Ordinanza n. 4254/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco del Comune di Civitella San Paolo in data 4 maggio 2026, notificata alla ricorrente il 18 maggio 2026; - della richiesta/nota del Servizio Veterinario della ASL Roma 4 del 28.4.2026, prot. n. 2088, richiamata quale presupposto dell’ordinanza sindacale impugnata; - dei verbali di sopralluogo, accertamento e contestazione richiamati nell’ordinanza impugnata, ivi compresi quelli relativi ai sopralluoghi del 2 marzo 2026 e del 7 aprile 2026, per quanto lesivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, unitamente alla nota del Servizio Veterinario ASL e ai verbali di sopralluogo e contestazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco il 4 maggio 2026 e notificata il 18 maggio 2026, nonché la nota del Servizio Veterinario della ASL del 28 aprile 2026 e i verbali relativi ai sopralluoghi del 2 marzo e del 7 aprile 2026. Dal testo dell'ordinanza non emergono analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riguardo alla parvenza di fondatezza delle pretese e al pregiudizio dedotto. La controversia riguarda prescrizioni impartite dall'ASL dopo un sopralluogo presso l'azienda, tra cui il rintraccio dei capi fuoriusciti, il loro raggruppamento in loco e il ripristino della recinzione, prescrizioni che la ricorrente non aveva integralmente adempiuto entro il termine del 7 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'ordinanza non apparisse sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, consistente nell'evitare pericoli gravi e imminenti per la sicurezza, l'incolumità pubblica e la salute. Il giudice ha valorizzato la delicatezza degli interessi coinvolti, il sopralluogo del 2 marzo 2026, le prescrizioni impartite dall'ASL e il loro mancato pieno adempimento entro il termine assegnato. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse della collettività alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Non ha disposto sulle spese della fase cautelare, poiché le amministrazioni intimate non si erano costituite in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare, considerando la parvenza di fondatezza delle pretese e il pregiudizio dedotto, con bilanciamento tra l'interesse privato e quello pubblico.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un'ordinanza contingibile e urgente adottata per fronteggiare pericoli gravi e imminenti per salute, sicurezza e incolumità pubblica può essere negata quando, a una sommaria delibazione, la misura non appare sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse collettivo alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica può prevalere sul pregiudizio economico o organizzativo lamentato dal destinatario dell'ordinanza.
- Ai fini della valutazione cautelare della legittimità di una misura urgente, il giudice può valorizzare il mancato pieno adempimento, entro il termine assegnato, delle prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria a seguito di un sopralluogo.
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