Ordinanza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, - del provvedimento amministrativo di non ammissione all’esame orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2025; - del verbale della prima Sottocommissione esami avvocato della Corte di appello di Potenza del 16 febbraio 2026 in particolare nella parte in cui viene valutata con il punteggio di 14 e quindi ampiamente insufficiente l’elaborato del ricorrente contrassegnato con il n. 50 con conseguente mancata ammissione dello stesso agli esami orali; - per quanto possa servire l’atto di comunicazione dell’esito della prova scritta datato e pervenuto il 13 aprile 2026; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all’esame orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, fondata sulla valutazione insufficiente di un elaborato scritto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato all’abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il verbale della Prima Sottocommissione della Corte d’appello di Potenza del 16 febbraio 2026, nella parte in cui l’elaborato contrassegnato con il n. 50 è stato valutato con il punteggio di 14, nonché la comunicazione dell’esito della prova scritta. Ha dedotto vizi relativi alla composizione e al funzionamento della Commissione durante le operazioni di correzione. In particolare, dal verbale emergeva la presenza, già nelle operazioni mattutine, di un commissario supplente indicato come presente per coadiuvare la Commissione; risultava inoltre incerta la concreta composizione della Commissione durante la seduta pomeridiana, soprattutto per le operazioni successive alle ore 17.00. Infine, il rientro alle ore 19.00 del Presidente titolare, dichiaratamente finalizzato a riverificare le correzioni svolte in sua assenza e alla chiusura formale del verbale, appariva non coerente con la ricostruzione della difesa erariale circa la composizione della Commissione e con il fatto che il Presidente non avesse assistito integralmente alle operazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti, nei limiti della cognizione propria della fase cautelare, sufficienti profili di fumus boni iuris, con particolare riguardo al secondo motivo concernente la composizione e la partecipazione dei commissari alle operazioni di correzione. Ha ravvisato anche il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. Ha quindi ordinato una nuova valutazione delle prove scritte del ricorrente, da effettuarsi entro 40 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, da parte di un’altra Sottocommissione, con garanzie di anonimato mediante eliminazione dei segni della precedente correzione. La ricorrezione dovrà avvenire contestualmente e in forma anonima anche per gli elaborati di altri dieci candidati della medesima sessione presso la Corte d’appello di Trieste, sorteggiati in pari numero tra candidati risultati idonei e non idonei, e trasmessi alla Commissione presso la Corte d’appello di Potenza. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Il Ministero è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La concessione della tutela cautelare richiede la contemporanea sussistenza di sufficienti profili di fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile; tali presupposti sono stati ritenuti presenti nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’incertezza oggettiva sulla composizione della commissione esaminatrice e sulla partecipazione dei suoi componenti alle operazioni di correzione può integrare un sufficiente fumus boni iuris ai fini del riesame della prova, quando la verbalizzazione non consenta di ricostruire con certezza il corretto svolgimento delle operazioni.
- Quando sia disposto il riesame di elaborati d’esame, la nuova valutazione deve essere effettuata da una diversa commissione e con adeguate garanzie di anonimato, tali da eliminare i segni della precedente correzione e prevenire condizionamenti valutativi.
- Per assicurare l’anonimato e la comparabilità del riesame, il giudice può prescrivere la ricorrezione contestuale e anonima di un campione di elaborati di altri candidati della medesima sessione, comprendente sia prove ritenute idonee sia prove ritenute non idonee.
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