Sentenza n. 554/2026 - Milano, Sezione 5
per l’accertamento del diritto di accesso documentale e per la conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla completa ostensione della documentazione richiesta, oltre che del pagamento delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata completa ostensione della documentazione richiesta mediante accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento del diritto di accesso documentale e per la condanna dell'amministrazione alla completa ostensione della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha documentato di aver perfezionato con l'amministrazione un accordo transattivo volto a regolare le questioni oggetto del ricorso e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'accordo transattivo intervenuto nelle more ha instaurato una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo inutile una decisione sul merito della controversia. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'accordo delle parti e della mancata costituzione dell'amministrazione intimata. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- L'accordo transattivo intervenuto nel corso del giudizio, quando regola le questioni oggetto della controversia e determina una situazione nuova incompatibile con l'utilità della decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta inutilità della pronuncia di merito deve essere dichiarata anche quando deriva da una definizione transattiva della lite intervenuta nelle more del giudizio.
- Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'accordo delle parti e della mancata costituzione dell'amministrazione intimata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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