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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16191/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno 2009 con cui, sulla base di verifiche sui conti correnti bancari, erano stati recuperati a tassazione maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva e irrogate sanzioni. La CTP aveva annullato l’atto ritenendo adeguate le giustificazioni del contribuente sulle movimentazioni contestate; la Corte tributaria di secondo grado aveva confermato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la corte d’appello si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado; (2) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, dell’art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova nelle indagini bancarie, avendo il giudice di merito ritenuto sufficienti giustificazioni non analitiche e non riferite a ciascuna movimentazione; (3) erroneità della regolazione delle spese di lite. Il controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice d’appello, pur richiamando la decisione di primo grado, aveva sostanzialmente valorizzato una difesa del contribuente non conforme al rigoroso schema probatorio richiesto in materia di accertamenti bancari: il contribuente deve fornire prova analitica dell’estraneità di ogni singola movimentazione a fatti imponibili, e il giudice deve verificare tale prova con specifico riguardo a ciascuna operazione; nel nuovo esame il giudice del rinvio dovrà anche tenere conto della possibilità di far valere costi forfettariamente presunti, secondo i principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la violazione di legge in tema di onere della prova e accertamenti bancari.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'accertamento dei redditi basato su indagini bancarie, i dati risultanti dai conti correnti soddisfano l'onere probatorio dell'Ufficio e determinano un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica della non riferibilità a operazioni imponibili di ciascuna movimentazione.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA vale la medesima presunzione derivante dagli accertamenti bancari e il contribuente deve superarla con prova analitica per ogni operazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in combinato disposto per ribadire la regola sull’onere della prova, invertito a carico del contribuente in presenza di indagini bancarie.

  • artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati a sostegno della nullità della sentenza tributaria totalmente priva di illustrazione delle censure di appello e delle ragioni del loro rigetto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, violata quando il giudice si limiti a una adesione acritica alla decisione impugnata.

  • Corte cost. n. 10/2023

    Riconosce, anche negli accertamenti bancari, la possibilità di far valere costi forfettariamente presunti per detrarli dall’ammontare dei prelievi non giustificati.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti fiscali fondati su movimentazioni bancarie, i dati dei conti correnti sono idonei a fondare la pretesa dell’Ufficio e spostano sul contribuente l’onere di provare, in modo analitico e specifico, l’estraneità di ciascuna singola operazione a fatti imponibili.
  • La prova difensiva del contribuente contro la presunzione derivante dalle indagini bancarie non può essere generica o meramente probabilistica: il giudice deve verificare puntualmente ogni movimentazione contestata e la congruità delle giustificazioni offerte.
  • La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, ma solo se il giudice del gravame mostri di avere esaminato i motivi di appello e dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma; è nulla la decisione che si limiti a una mera adesione acritica alla pronuncia di primo grado.
  • Nel giudizio di cassazione che contesti la motivazione apparente di una sentenza resa per relationem, la parte ricorrente deve indicare in modo specifico i motivi di appello asseritamente trascurati, così da consentire il controllo sulla decisività della censura.
  • Negli accertamenti bancari, il giudice del rinvio deve considerare anche l’incidenza di costi forfettariamente presunti, quando la disciplina e la giurisprudenza di riferimento ne consentano la deduzione dall’importo dei prelievi non giustificati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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