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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02476/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso TARI per l'anno 2015 emesso da un comune nei confronti di una società operante nell'interporto. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'area interportuale non fosse svolto dall'ente territoriale all'interno dell'area privata, ma soltanto sulle strade di collegamento, e richiamando inoltre un accordo del 2010 che prevedeva una riduzione dell'85% del tributo. Il giudice tributario regionale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ridotto la pretesa al 15% dell'importo richiesto. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina TARI, sostenendo che, poiché il servizio comunale di raccolta era attivo sul territorio e svolto con sistema porta a porta anche sulle strade pubbliche di collegamento all'interporto, il tributo doveva essere dovuto integralmente, risultando irrilevante che la società smaltisse i rifiuti speciali tramite una propria ditta; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso e non la sua riduzione, sicché la CTR avrebbe pronunciato oltre il petitum o comunque omesso di decidere sull'eccezione di nullità sollevata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato secondo cui, in tema di TARI, quando il Comune abbia istituito il servizio nella zona in cui si trova l'immobile ma il contribuente gestisca direttamente i rifiuti, la tassa resta dovuta ma in misura ridotta; ha quindi ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva applicato la riduzione, sulla base del dato di fatto non contestato che il servizio fosse svolto solo sulle strade di collegamento e non all'interno dell'interporto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, per cui il giudice, se ritiene invalido l'avviso per ragioni sostanziali, non si limita ad annullarlo ma deve rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande; nel caso concreto, sia il primo che il secondo grado avevano correttamente deciso nel merito la pretesa fiscale. È stata disposta la compensazione delle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per dedurre la violazione di legge sostanziale in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice tributario, nel processo di impugnazione-merito, deve pronunciarsi sulla pretesa nei limiti delle domande e non può arrestarsi al solo annullamento formale dell'atto

  • art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. n. 147 del 2013

    disciplina della TARI richiamata per affermare la debenza del tributo e la possibile riduzione quando il servizio non sia svolto nella concreta area interessata

  • art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato come base del principio per cui il tributo resta dovuto ma in misura ridotta quando il servizio è solo parzialmente fruibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di TARI, quando il servizio comunale di raccolta dei rifiuti è istituito e attivo nella zona in cui si trova l'immobile, il tributo è in linea di principio dovuto; tuttavia, se il servizio non è effettivamente svolto nella specifica area o il contribuente provvede direttamente alla gestione dei rifiuti, può trovare applicazione una riduzione della pretesa.
  • L'esenzione o la riduzione del tributo costituiscono un'eccezione rispetto alla regola generale di debenza della tassa sui rifiuti, sicché grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti di fatto che legittimano il beneficio.
  • Nel processo tributario, qualificato come giudizio di impugnazione-merito, l'eventuale invalidità sostanziale dell'avviso non impone al giudice il solo annullamento dell'atto, ma richiede la rideterminazione della pretesa fiscale nella misura corretta, nei limiti delle domande delle parti.
  • La censura di omessa pronuncia presuppone che il motivo sia specificamente e chiaramente riprodotto e che sussista un effettivo mancato esame di una domanda o eccezione; se il giudice ha comunque deciso la controversia nel merito, non ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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