Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05437/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP di Trieste per omissione e applicazione incompleta della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis del d.lgs. 74/2000. Il capo di imputazione indicava un profitto/prezzo del reato pari a €116.000, mentre in sentenza la confisca è stata disposta soltanto con riferimento alle somme in sequestro (pari, secondo il ricorrente, a €61.700) e non è stata adottata la confisca obbligatoria per l'intero profitto né la confisca per equivalente. Inoltre si deduce che non è possibile sanare tale omissione con un accordo tra le parti sul patteggiamento quando la confisca è prevista come obbligatoria dalla legge (art. 444 comma 2 cod. proc. pen. non applicabile per renderla facoltativa).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, nel patteggiamento, è consentito il ricorso per cassazione del pubblico ministero per omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e ha constatato che il giudice aveva omesso l'applicazione della confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) corrispondente al profitto indicato in imputazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinviata al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio sulla sola questione della confisca.

Norme richiamate

  • art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria dell'intero profitto o prezzo del reato commesso; se il profitto non è direttamente reperibile la confisca può essere operata per equivalente. L'omessa applicazione costituisce illegittimità correggibile con ricorso del pubblico ministero.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento. La Corte chiarisce che le previsioni di accordo tra le parti sulla confisca (comma 2) non possono derogare all'obbligo di legge quando la confisca è imposta come obbligatoria dall'art. 12‑bis.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che omette di applicare la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis; tale ricorso è ammissibile perché l'omissione incide sulla misura complessiva delle statuizioni conseguenti al reato.

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Individua la fattispecie di reato contestata (riferimento al capo di imputazione). Nel contesto, è il reato da cui deriva il profitto soggetto a confisca obbligatoria.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per la rassegna delle conclusioni rese dal Procuratore generale in cassazione (procedura formale di conclusioni).

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, se la legge prevede la confisca obbligatoria (es. art. 12‑bis d.lgs. 74/2000), il giudice è tenuto ad applicarla integralmente; la mancata applicazione può essere impugnata dal pubblico ministero per cassazione.
  • La confisca deve coprire l'intero profitto o prezzo del reato indicato in imputazione; se le somme materialmente sequestrate sono inferiori, il giudice deve adottare la confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
  • Un accordo tra le parti nel patteggiamento non può escludere o ridurre una confisca prevista come obbligatoria dalla norma sostanziale; le pattuizioni valgono solo nei limiti in cui la legge consente misure facoltative.
  • La sentenza di patteggiamento deve indicare con chiarezza l'entità del profitto del reato e la misura della confisca; omissioni o genericità su questi punti espongono la statuizione a annullamento parziale e rinvio.
  • Il pubblico ministero, nei casi di omissione di confisca obbligatoria, può chiedere l'annullamento limitato della decisione per ottenere il riesame della sola questione della confisca senza rimettere in discussione l'accordo sulle altre componenti della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.