Sentenza n. 336/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 19 dicembre 2013 prot. 6767-B15 (CIG 44111145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 404/B15 del 21.07.2014; prot. 1531/A22 del 17.03.2015; prot. 4702/A22 prot. 15.09.2016; prot. 4702/A22 del 15.09.2016; prot. 1846 del 05.05.2017; prot. 4584 del 24.05.2019) emessi dall’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca (TA) nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione»; e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot. 14274 del 5 ottobre 2023, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di €11.112,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Istituto scolastico al riconoscimento della revisione prezzi nell’ambito di un appalto di servizi di pulizia, con rigetto della relativa fattura
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, maturato dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, nell’ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato tramite convenzione Consip e dei relativi atti aggiuntivi, nonché, ove occorrente, l’annullamento del diniego del 5 ottobre 2023 e la condanna al pagamento di euro 11.112,00 oltre IVA e interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; la sussistenza del diritto alla revisione in base alla clausola della convenzione Consip e al capitolato tecnico; l’assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; e il diritto agli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 231/2002. Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione di giurisdizione, anche alla luce della precedente segnalazione ex art. 73, comma 3, c.p.a., concludendo per la giurisdizione esclusiva amministrativa sia sull’an sia sul quantum della revisione.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti di servizi a esecuzione continuata o periodica, comprendendo sia l’an sia il quantum della pretesa. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e la lex specialis della convenzione Consip imponessero un meccanismo di revisione annuale dei prezzi, pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di attività. La clausola revisionale è stata qualificata come norma imperativa, destinata a integrarsi automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con nullità delle eventuali pattuizioni difformi. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018-febbraio 2020. La domanda relativa agli interessi moratori è stata invece accolta solo quanto alla decorrenza: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, e non dalla scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza non era ancora esigibile il credito revisionale. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di revisione prezzi comprende le controversie relative sia all’an sia al quantum della pretesa revisionale, senza rilievo decisivo per la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa per la revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, prevalente sulla disciplina civilistica generale e idonea a integrare automaticamente il contratto.
art. 10, comma 5, della Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.
La convenzione recepisce il meccanismo revisionale previsto dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 e, in mancanza dei dati normativi, individua l’indice ISTAT FOI e le modalità stabilite dal capitolato tecnico.
art. 9.4 del Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo principale di fornitura.
Per le attività a canone, l’aggiornamento è annuale e corrisponde al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI dell’anno precedente, con decorrenza dal secondo anno di attività.
artt. 1339 e 1419 c.c.
Le clausole revisionali imperative si inseriscono automaticamente nel contratto; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile, senza travolgere necessariamente l’intero contratto.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono, nel caso esaminato, dalla pubblicazione della sentenza e non da una precedente scadenza, poiché il credito revisionale non era anteriormente determinato ed esigibile.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla revisione prezzi di contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia le questioni sull’an della pretesa sia quelle sul quantum, indipendentemente dalla natura di diritto soggettivo della posizione azionata.
- L’art. 115 d.lgs. 163/2006 costituisce disciplina speciale e imperativa rispetto alle regole civilistiche generali e impone l’inserimento di una clausola di revisione periodica nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuata o periodica.
- Quando la lex specialis prevede un meccanismo revisionale annuale basato sull’indice ISTAT FOI, l’appaltatore ha diritto all’aggiornamento secondo i parametri stabiliti, a partire dal secondo anno di attività, senza che l’amministrazione possa negarlo in forza di pattuizioni difformi.
- Le clausole revisionali imperative si inseriscono automaticamente nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; le clausole contrattuali incompatibili sono nulle nella parte difforme, ma non determinano di regola la nullità dell’intero contratto.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono dalla pubblicazione della decisione quando, anteriormente, il credito revisionale non sia stato determinato dall’amministrazione né sia divenuto esigibile secondo una scadenza legale o convenzionale.
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