Cassazione Penale, Sentenza n. 31671/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura: 1) la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita presso il difensore nonostante il ricorrente avesse eletto domicilio diverso (Viterbo, via dei Pellegrini n.12), senza che fosse stata prima tentata notifica al domicilio eletto; 2) vizi di motivazione nella conferma dell'aumento di pena per recidiva specifica infraquinquennale, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato correttamente la ponderazione della recidiva rispetto agli elementi concreti del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla notifica, ha ritenuto che la comunicazione al difensore di fiducia non costituisca automaticamente nullità assoluta: si tratta di una nullità di regime intermedio deducibile nei termini decadenziali di cui all'art.182 c.p.p., salvo che la notifica sia stata concretamente inidonea a garantire la conoscenza dell'atto (circostanza non dimostrata). L'imputato e il suo difensore non hanno eccepito tempestivamente l'irregolarità. Quanto alla recidiva, la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la rilevanza della recidiva specifica infraquinquennale ravvisando continuità tra il precedente e il reato attuale; tale motivazione è stata ritenuta non carente né illogica. Perciò il ricorso non è stato ammesso e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma che disciplina il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti) sul quale è basata la condanna impugnata
codice di procedura penale, art. 179
Prevede la nullità assoluta della notificazione quando questa sia omessa o in forme tali da risultare concretamente inidonea a garantire la conoscenza dell'atto; la Corte ha richiamato questo principio per distinguere le nullità assolute da quelle di regime intermedio
codice di procedura penale, art. 182
Stabilisce i termini decadenziali per la deduzione delle nullità di regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore configurasse tale nullità, deducibile nei termini e non sollevata tempestivamente
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come criterio per valutare la colpevolezza del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità e per giustificare l'applicazione dell'ammenda
Massime di principio
- La notificazione al difensore di fiducia non determina automaticamente una nullità assoluta se il difensore ha un rapporto persistente con l'imputato e la notifica è concreta idonea a garantirne la conoscenza; in tal caso si configura una nullità di regime intermedio soggetta ai termini decadenziali di cui all'art.182 c.p.p.
- Se l'irregolarità della notifica non viene eccepita tempestivamente nel termine di cui all'art.182 c.p.p. o in udienza, la questione si intende in genere rinunciata e non può poi fondare l'annullamento
- La recidiva specifica infraquinquennale può essere legittimamente applicata quando vi sia prova di continuità o prossimità temporale fra il precedente e il reato attuale, e la motivazione della corte che rileva un 'percorso delinquenziale in atto' è ammissibile se non manifestamente illogica
- In situazioni analoghe è consigliabile: 1) sollevare immediatamente eccezioni sulla regolarità delle notifiche prima o durante la prima udienza utile; 2) documentare l'eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto; 3) fornire elementi concreti per contestare l'esistenza di continuità delinquenziale prima di contestare la recidiva
- Un ricorso privo di ammissibilità può comportare condanna alle spese e, se sussiste colpa nella scelta di proporre il ricorso, anche l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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