Cassazione Civile, Ordinanza n. 13074/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello del Comune avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in tema di avviso di accertamento ICI per l'anno 2008. Il ricorso era affidato a cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito la controversia con il Comune e chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione del Comune controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l'inammissibilità sia sopravvenuta, come nella specie per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte richiama la norma sull'ulteriore contributo unificato e ne esclude l'applicazione quando l'inammissibilità o l'arresto processuale sia sopravvenuto; la ratio è quella di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per avere definito la controversia e la controparte aderisce, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata delle parti, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.
- Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto per scoraggiare le impugnazioni pretestuose non opera nelle ipotesi di arresto processuale sopravvenuto, come la rinuncia al ricorso.
- La disciplina sanzionatoria del contributo unificato va interpretata in modo coerente con la sua funzione deterrente: essa presuppone un'impugnazione che venga definita con un esito processuale riconducibile alla tipologia sanzionata, non una chiusura anticipata sopravvenuta del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12963/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12966/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12973/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12979/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →