Sentenza n. 166/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 1203 del 13 febbraio 2025, emessa in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario formatosi in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per la parte relativa al pagamento delle spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1203 del 13 febbraio 2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva posto a carico del Ministero della Giustizia il pagamento di € 500,00 per spese processuali, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha chiesto il pagamento della somma, degli accessori e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto. Il ricorrente ha inoltre chiesto che il giudizio non fosse sospeso ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sostenendo che il titolo azionato riguardava esclusivamente spese processuali e non un credito per equa riparazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non fosse creditore ai sensi della legge n. 89/2001, poiché azionava la parte della sentenza relativa alle spese processuali; pertanto non trovava applicazione la sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza, decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni € 500,00, il rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura di legge, il contributo unificato di € 300,00 e gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato fino al saldo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Il compenso del commissario è stato determinato in € 1.000,00, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'esecuzione delle statuizioni giudiziali relative al pagamento di somme di denaro e del riconoscimento degli accessori dovuti.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
La sospensione prevista per i giudizi relativi ai crediti da equa riparazione non si applica quando il credito azionato riguarda esclusivamente le spese processuali liquidate dal giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza costituisce, nel caso concreto, presupposto per proporre l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale fino all'effettivo soddisfacimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione della statuizione di condanna alle spese processuali contenuta in una sentenza amministrativa passata in giudicato, anche quando la sentenza trae origine da una controversia in materia di equa riparazione.
- La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 per i crediti da equa riparazione non si applica al giudizio diretto esclusivamente al pagamento delle spese processuali liquidate in una sentenza amministrativa, poiché il relativo credito non è un credito ai sensi della legge n. 89/2001.
- L'accoglimento dell'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria presuppone il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione; tale prova grava sull'amministrazione debitrice.
- In sede di ottemperanza a una condanna al pagamento di spese processuali, il giudice può ordinare il pagamento dell'importo liquidato, degli accessori di legge, del contributo unificato e degli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato fino al saldo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione qualora questa non adempia entro il termine assegnato, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente il relativo compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →