Ordinanza n. 3422/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2579/2023 del Tribunale di Napoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2579/2023, relativa al pagamento di differenze retributive e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio di ottemperanza definito con sentenza del TAR Campania n. 1529/2024, ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta allora nominato per l'ipotesi di persistente inadempimento ministeriale. La sentenza civile da eseguire aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.127,44, oltre interessi legali. Nonostante la nomina del Commissario ad acta, né l'amministrazione né il Commissario hanno dato esecuzione al dictum giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda, rilevando la persistente mancata esecuzione della sentenza civile e del precedente comando giudiziale. Ha quindi sostituito il Commissario ad acta originariamente nominato con il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, autorizzandolo a delegare un funzionario del medesimo ufficio. Al nuovo Commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza per provvedere all'esecuzione del giudicato, compresa la liquidazione di quanto dovuto a titolo di astreintes secondo il precedente incarico commissariale. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente quale fondamento del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'individuazione e sostituzione del Commissario ad acta; il testo non indica uno specifico comma.
art. 115 c.p.a.
La norma è richiamata implicitamente in relazione all'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il testo non indica uno specifico comma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell'amministrazione e del Commissario ad acta già nominato legittima il giudice amministrativo a sostituire il commissario con altro organo o funzionario idoneo all'esecuzione del giudicato.
- La sostituzione del Commissario ad acta può essere disposta quando il precedente incaricato non abbia ancora assicurato l'attuazione del dictum giudiziale, fissando contestualmente un termine per l'adempimento decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del provvedimento.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può ricevere anche il compito di provvedere alla liquidazione delle somme dovute a titolo di astreintes, secondo quanto stabilito dal precedente provvedimento giudiziale.
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