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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2635 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato l'8 luglio 2004 un'istanza di rimborso dell'IVA relativa agli anni 2002-2004, non detratta in applicazione dei divieti previsti dall'art. 19-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva agito in giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale, contestando, tra l'altro, l'omessa dichiarazione di estinzione parziale del giudizio dopo la rinuncia della società per il periodo dal 1° gennaio 2003 in poi, il riconoscimento del rimborso senza la prova dell'inerenza dei veicoli all'attività d'impresa e l'errata attribuzione all'Amministrazione dell'onere di provare l'uso aziendale dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e ha rinviato la causa ad altra sezione dello stesso giudice, anche per la regolazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare l'effettiva portata della rinuncia della società e accertare in concreto l'inerenza e la strumentalità delle autovetture e delle relative spese rispetto all'attività imprenditoriale. La Cassazione ha invece confermato che le formalità introdotte dal D.L. n. 258/2006 non fanno perdere il diritto al rimborso per le domande già proposte e che l'Amministrazione non può ridurre il rimborso compensandolo con i minori tributi diretti o IRAP derivanti dai costi dedotti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    La detrazione spetta per gli acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa e richiede l'inerenza del bene o del servizio all'attività imprenditoriale.

    Il diritto alla detrazione, e conseguentemente al rimborso dell'IVA indebitamente non detratta, presuppone non solo la qualità di imprenditore dell'acquirente, ma anche la prova concreta che il bene sia inerente e strumentale all'attività d'impresa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis, comma 1

    Prevedeva limitazioni alla detrazione dell'IVA relativa ad autovetture, veicoli, carburanti, lubrificanti e spese connesse.

    Le limitazioni nazionali alla detrazione sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione nei limiti indicati dalla Corte di giustizia; ne deriva la riespansione del regime ordinario di detrazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Disciplina il termine per proporre la domanda di rimborso e il ricorso contro il silenzio-rifiuto.

    Le domande di rimborso già presentate devono comunque rispettare il termine di decadenza previsto dalla norma; il diritto della società è stato esaminabile per le annualità non prescritte o decadute.

  • D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, convertito dalla L. 10 novembre 2006, n. 278

    Ha disciplinato il rimborso dell'IVA relativa agli acquisti e alle importazioni indicati nell'art. 19-bis, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972.

    Le formalità previste dalla disciplina sopravvenuta non comportano l'improcedibilità o la perdita del diritto per chi aveva già presentato istanza di rimborso e ricorso; tali domande restano regolate dalle norme vigenti al momento della loro proposizione, salva la necessità di integrazioni istruttorie.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di dimostrare l'uso aziendale, l'inerenza e la strumentalità delle autovetture e delle spese grava sulla società contribuente, non sull'Amministrazione finanziaria.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 17, n. 7, e art. 29

    Uno Stato membro non può escludere determinati beni dal regime delle detrazioni senza la previa consultazione del comitato consultivo IVA e senza limiti temporali adeguati.

    Le esclusioni nazionali dalla detrazione IVA devono rispettare le condizioni procedurali e sostanziali previste dal diritto dell'Unione; misure strutturali di bilancio prive di durata determinata non sono sufficienti a giustificarle.

  • Art. 111, comma 2, della Costituzione e art. 384 del codice di procedura civile

    Richiamano i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

    La Cassazione può decidere direttamente una questione non bisognosa di ulteriori accertamenti, evitando un rinvio inutile; per questo ha escluso la compensazione del rimborso IVA con i minori tributi diretti o IRAP.

Massime di principio

  • Quando una limitazione nazionale alla detrazione IVA è incompatibile con il diritto dell'Unione, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IVA non detratta, purché la domanda sia stata presentata nei termini applicabili e siano rispettati i requisiti probatori.
  • La presentazione di una domanda di rimborso prima dell'introduzione di una disciplina successiva non rende automaticamente necessarie le nuove formalità; occorre verificare se la nuova legge regoli anche le domande già pendenti e se preveda espressamente decadenze o improcedibilità.
  • Per ottenere la detrazione o il rimborso, non basta dimostrare che il soggetto è un'impresa: il contribuente deve provare concretamente l'inerenza e la strumentalità dei beni e dei servizi rispetto all'attività esercitata.
  • Una rinuncia agli atti accettata dalla controparte può determinare l'estinzione parziale del processo; il giudice deve però interpretare con precisione la volontà del rinunciante e pronunciarsi espressamente sull'estinzione.
  • Il rimborso dell'IVA indebitamente non detratta deve tendenzialmente neutralizzare integralmente l'onere economico subito dal contribuente e non può essere ridotto compensandolo con vantaggi fiscali derivanti dalla deduzione dei medesimi costi ai fini delle imposte dirette o dell'IRAP.
  • In una controversia simile, occorre distinguere il riconoscimento astratto del diritto al rimborso dalla sua quantificazione concreta: il primo può derivare dall'incompatibilità della norma nazionale con il diritto UE, mentre la seconda dipende da termini, documentazione, inerenza e prova dell'effettivo utilizzo aziendale.

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