Sentenza del 22/07/2015 n. 15406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero delle imposte sui redditi Irpeg e Ilor relative al 1996, effettuato in ragione delle agevolazioni fiscali previste per le società a prevalente capitale pubblico operanti nella gestione dei servizi pubblici locali, agevolazioni dichiarate incompatibili con il diritto comunitario. Sosteneva, da un lato, l'insufficiente motivazione della comunicazione-ingiunzione e la necessità di una verifica concreta dell'effettiva incompatibilità dell'aiuto; dall'altro, lamentava l'omessa pronuncia della CTR sulla richiesta subordinata di riduzione dell'importo, in relazione alle ritenute d'acconto subite e alla variazione in diminuzione operata in dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo legittimo e obbligatorio il recupero delle agevolazioni, salvo il caso di aiuti rientranti nella regola del de minimis. Ha precisato che il giudice nazionale non può rivalutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, competenza riservata alla Commissione europea, e che all'Amministrazione basta dimostrare che la società sia stata costituita ai sensi della L. n. 142/1990 e abbia usufruito dell'agevolazione incompatibile. Ha invece accolto il secondo motivo, perché la CTR non aveva esaminato la distinta questione relativa alla quantificazione del debito e al possibile riconoscimento delle ritenute subite. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 10/2007, convertito nella L. n. 46/2007
recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società a prevalente capitale pubblico
Impone il recupero delle agevolazioni fiscali dichiarate incompatibili con il diritto comunitario, salvo gli aiuti individuali riconducibili alla regola del de minimis.
L. n. 549/1995, art. 3, comma 70
Prevedeva, insieme alla normativa successiva, il regime agevolativo fiscale applicato alle società a prevalente capitale pubblico.
D.L. n. 331/1993, art. 66, comma 14, convertito nella L. n. 427/1993
Costituiva una delle basi normative del regime fiscale agevolativo poi dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
L. n. 142/1990, art. 22
Individua le società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali, alle quali si applicava il regime agevolativo oggetto di recupero.
Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti fiscali previsto per determinate società a prevalente capitale pubblico, rendendone necessario il recupero.
L. n. 241/1990, art. 3, e L. n. 212/2000, art. 7
Impongono la motivazione degli atti amministrativi e degli atti impositivi. Nel caso concreto, la motivazione dell'ingiunzione è stata ritenuta sufficiente perché indicava la natura della società e l'effettiva fruizione dell'agevolazione.
Art. 112 c.p.c.
Vieta al giudice di omettere la pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta. La CTR ha violato tale principio non esaminando la richiesta subordinata relativa alla riduzione dell'importo recuperato.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova, richiamato dalla contribuente in relazione alla contestazione dell'importo recuperato e del disconoscimento delle ritenute subite.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata, lasciando ferma la decisione sul riconoscimento della legittimità del recupero.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il recupero da parte dell'Amministrazione è normalmente obbligatorio e il giudice nazionale non può rivalutare autonomamente la compatibilità dell'aiuto nel singolo caso.
- Per il recupero è sufficiente che l'Amministrazione dimostri l'appartenenza del contribuente alla categoria normativa interessata e l'effettiva fruizione dell'agevolazione; il contribuente deve invece allegare e provare l'eventuale applicabilità dell'eccezione del de minimis.
- La legittimità del recupero dell'imposta non implica automaticamente la correttezza del suo ammontare: le contestazioni sul quantum, come ritenute, crediti o variazioni in diminuzione, devono essere esaminate separatamente.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte, anche quando una di esse sia formulata in via subordinata; non può considerarla assorbita se conserva una concreta rilevanza economica.
- In casi analoghi, la strategia difensiva più efficace consiste nel distinguere la contestazione dell'an della pretesa, spesso difficilmente superabile dopo una decisione europea di incompatibilità, dalla contestazione del quantum e dalla prova di eventuali limiti o eccezioni, come il de minimis.
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