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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21154/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del prezzo di mobili d’arredamento. L’acquirente deduceva di aver ordinato, su catalogo fotografico, una libreria a parete, una scrivania e una poltrona; lamentava però che la scrivania consegnata fosse difforme per caratteristiche e dimensioni rispetto a quella ordinata. Dopo la consegna aveva denunciato la difformità e chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento. Il venditore, tramite la fornitrice, aveva successivamente reperito una scrivania conforme e l’aveva proposta in sostituzione, ma l’acquirente aveva rifiutato. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; in appello la decisione era stata riformata, poi cassata con rinvio; nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva nuovamente rigettato l’appello. Con il ricorso per cassazione l’acquirente deduceva tre censure: 1) violazione dell’art. 1522 c.c., assumendo che si trattasse di vendita su campione e che qualsiasi difformità del bene dovesse comportare la risoluzione; richiamava anche norme del Codice del consumo; 2) violazione dell’art. 113 c.p.c., per non aver il giudice applicato d’ufficio la disciplina della vendita su campione in base al principio iura novit curia; 3) violazione dell’art. 1490 c.c., sostenendo che i vizi della libreria erano stati tempestivamente denunciati e che quelli emersi da sopralluogo sarebbero stati occulti e quindi dedotti con l’opposizione. I controricorrenti eccepivano inoltre l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica al procuratore del venditore deceduto anziché agli eredi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità della notificazione, applicando il principio di ultrattività del mandato alla lite: la notifica al procuratore della parte deceduta resta idonea se la morte non è stata formalmente dichiarata o notificata nei modi di legge. Nel merito, ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente escluso la vendita su campione ex art. 1522 c.c., qualificando il contratto come vendita su tipo di campione, in cui il catalogo fotografico funge da parametro approssimativo delle qualità essenziali e non da campione esclusivo; per tale fattispecie la risoluzione richiede una difformità notevole, qui esclusa con apprezzamento di fatto non sindacabile. Ha inoltre ritenuto inapplicabili le norme del Codice del consumo, poiché il contratto era del 1997, quindi anteriore alla loro entrata in vigore. È stato infondato anche il terzo motivo, perché la riconoscibilità dei vizi e la tempestività della loro denuncia sono valutazioni di fatto: la Corte territoriale aveva accertato che i difetti della libreria erano palesi e denunciati solo oltre il termine di otto giorni dalla consegna. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1522 c.c.

    distingue la vendita su campione, in cui qualunque difformità rileva, dalla vendita su tipo di campione, in cui rileva solo la difformità notevole; nel caso concreto il catalogo fotografico è stato considerato un semplice parametro approssimativo delle qualità essenziali.

  • art. 1453, terzo comma, c.c.

    richiamato nei gradi di merito per affermare l’ammissibilità dell’esatto adempimento fino alla domanda giudiziale di risoluzione.

  • art. 1490 c.c.

    invocato per i vizi della cosa venduta, ma la Corte ha rilevato che la tempestività e la riconoscibilità dei vizi costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice deve qualificare il contratto secondo i fatti accertati e i criteri legali, indipendentemente dal nomen iuris delle parti.

  • art. 300 c.p.c.

    se la morte della parte non è dichiarata o notificata nei modi di legge, il difensore continua a rappresentarla per ultrattività del mandato.

  • art. 285 c.p.c.

    la notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta è idonea a far decorrere il termine per impugnare.

  • art. 330 c.p.c.

    consente la notifica dell’impugnazione al procuratore della parte già costituita, anche se la parte sia deceduta e il mandato sia ancora efficace ai fini processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 130 D.Lgs. n. 206 del 2005

    richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non applicabile perché il contratto era anteriore al Codice del consumo.

  • art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 206 del 2005

    richiamato dalla parte ricorrente, ma escluso per ragioni temporali, essendo il contratto del 1997.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nella vendita su campione, solo quando il campione sia stato assunto come esclusivo termine di paragone ogni difformità, anche minima, consente la risoluzione; se invece il bene è descritto mediante catalogo o altro riferimento meramente indicativo, la fattispecie va ricondotta alla vendita su tipo di campione, in cui conta la difformità notevole.
  • La qualificazione del contratto spetta al giudice di merito sulla base dei fatti allegati e delle risultanze istruttorie, senza essere vincolata dal nomen iuris usato dalle parti.
  • La riconoscibilità dei vizi e la tempestività della loro denuncia integrano apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione, salvo vizi logici o giuridici della motivazione nei limiti consentiti.
  • Le norme sopravvenute a tutela del consumatore non possono essere applicate a contratti conclusi prima della loro entrata in vigore.
  • In tema di impugnazioni, la mancata dichiarazione o notificazione dell’evento morte della parte determina l’ultrattività del mandato alla lite, con conseguente validità della notifica dell’impugnazione al procuratore della parte deceduta.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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