Sentenza n. 786/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 1363/2025 pubblicata il 20.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 23773/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1363/2025 del Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, anche mediante accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici considerati, per complessivi 2.000 euro oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 20 febbraio 2025, non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, producesse nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio, imponendole di conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudicato. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica mediante accredito di 2.000 euro oltre interessi entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di mancata esecuzione, di ordinare l'adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le altre misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione per obblighi derivanti da provvedimenti giudiziari.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021
È richiamata per il principio secondo cui l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, contenente un obbligo di facere o di pagamento a carico di una pubblica amministrazione, può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'Amministrazione non vi dia spontanea attuazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'Amministrazione di conseguire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'adempimento.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato; l'adempimento può quindi essere effettuato dall'Amministrazione anche dopo l'attivazione del commissario.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
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