Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 13792/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Lazio, della Prefettura di Viterbo e del Comune di Bassano in ordine alle diffide fatte pervenire dalla ricorrente dell'Arch. Eleuteri e, per l'effetto, per la condanna di ciascuno ente, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione di tutti gli atti funzionali al commissariamento del consorzio stradale denominato "Monte Rossano-Fonte del Grillo", costituito dal Comune di Bassano Romano; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/11/2025: per l’annullamento della nota prot. nr. 1041043 del 22 ottobre 2025 del Direttore regionale della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture Regione Lazio;

Giustizia amministrativa202511586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle diffide volte ad attivare il commissariamento del consorzio stradale "Monte Rossano-Fonte del Grillo" e nota regionale del 22 ottobre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio, dalla Prefettura di Viterbo e dal Comune di Bassano Romano sulle diffide finalizzate all'adozione degli atti necessari al commissariamento del consorzio stradale "Monte Rossano-Fonte del Grillo", deducendo condizioni di precarietà e incuria delle strade consortili. Con motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento della nota del Direttore regionale della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture del 22 ottobre 2025. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sull'ammissibilità del gravame: l'interesse diretto, concreto e attuale all'impugnazione della nota regionale appare fondato sulla necessità del commissariamento per le condizioni di pericolosità e incuria delle strade, ma tali condizioni sembrano non corrispondere allo stato di fatto attestato dal Comune con nota del 5 febbraio 2025, nella quale si esclude che il fondo stradale renda pericoloso o difficoltoso il transito o determini pericolo per la pubblica incolumità.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito il ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio della ricorrente l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del gravame, rilevando una potenziale carenza dell'interesse diretto, concreto e attuale alla contestazione della nota regionale, in ragione della divergenza tra le condizioni di pericolosità prospettate dalla ricorrente e quelle risultanti dall'accertamento comunale. È stato assegnato alla difesa della ricorrente un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 novembre 2026; la Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre al contraddittorio della parte ricorrente la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per possibile carenza dell'interesse a ricorrere, il giudice amministrativo deve sottoporre la relativa questione rilevata d'ufficio al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • L'interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere diretto, concreto e attuale; quando la pretesa di annullamento o di esercizio del potere amministrativo è fondata su una determinata situazione di fatto, la sua effettiva sussistenza può costituire una questione preliminare di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.