Ordinanza n. 13792/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Lazio, della Prefettura di Viterbo e del Comune di Bassano in ordine alle diffide fatte pervenire dalla ricorrente dell'Arch. Eleuteri e, per l'effetto, per la condanna di ciascuno ente, per quanto di rispettiva competenza, all’adozione di tutti gli atti funzionali al commissariamento del consorzio stradale denominato "Monte Rossano-Fonte del Grillo", costituito dal Comune di Bassano Romano; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/11/2025: per l’annullamento della nota prot. nr. 1041043 del 22 ottobre 2025 del Direttore regionale della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture Regione Lazio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle diffide volte ad attivare il commissariamento del consorzio stradale "Monte Rossano-Fonte del Grillo" e nota regionale del 22 ottobre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Lazio, dalla Prefettura di Viterbo e dal Comune di Bassano Romano sulle diffide finalizzate all'adozione degli atti necessari al commissariamento del consorzio stradale "Monte Rossano-Fonte del Grillo", deducendo condizioni di precarietà e incuria delle strade consortili. Con motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento della nota del Direttore regionale della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture del 22 ottobre 2025. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sull'ammissibilità del gravame: l'interesse diretto, concreto e attuale all'impugnazione della nota regionale appare fondato sulla necessità del commissariamento per le condizioni di pericolosità e incuria delle strade, ma tali condizioni sembrano non corrispondere allo stato di fatto attestato dal Comune con nota del 5 febbraio 2025, nella quale si esclude che il fondo stradale renda pericoloso o difficoltoso il transito o determini pericolo per la pubblica incolumità.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio della ricorrente l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del gravame, rilevando una potenziale carenza dell'interesse diretto, concreto e attuale alla contestazione della nota regionale, in ragione della divergenza tra le condizioni di pericolosità prospettate dalla ricorrente e quelle risultanti dall'accertamento comunale. È stato assegnato alla difesa della ricorrente un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 18 novembre 2026; la Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre al contraddittorio della parte ricorrente la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- Prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per possibile carenza dell'interesse a ricorrere, il giudice amministrativo deve sottoporre la relativa questione rilevata d'ufficio al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- L'interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere diretto, concreto e attuale; quando la pretesa di annullamento o di esercizio del potere amministrativo è fondata su una determinata situazione di fatto, la sua effettiva sussistenza può costituire una questione preliminare di ammissibilità del ricorso.
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