Cassazione Penale, Ordinanza n. 27354/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 23/12/2024. Dal testo emerge che l'unico tema devoluto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito non fosse corretta sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata sull'insussistenza dei presupposti per riconoscere le generiche.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito; la censura che lo contesta è stata giudicata manifestamente infondata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione resa dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito espone in modo adeguato le ragioni dell'esclusione delle attenuanti generiche, la censura che si limiti a contestarne la valutazione è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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