Sentenza n. 2646/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dell’ASL Roma 6 prot. n. 51718 del 20 luglio 2022, riguardo alla quantificazione del saldo 2020 dell’Ospedale Regina Apostolorum; nonché per quanto di ragione della determinazione dell’ASL Roma 6 prot. n. 44637 del 21 giugno 2022, della determinazione dell’ASL Roma 6 prot.n. 35258/2022, delle determinazioni nn. G00647/2022 e G00493/2022 della Regione Lazio; nonché del silenzio quale mancato riscontro all’ulteriore nota di contestazione svolta dall’Ospedale Regina Apostolorum prot. N. 7373 del 2 agosto 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2023: della Determina regionale n. G02518 del 24 febbraio 2023 e del relativo allegato 1 riferito alla scheda dell’Ospedale Regina Apostolorum, nonché per quanto di ragione: delle note dell’Asl Roma 6 prot. n. 58398/2022 (prot. regionale n. 0807390 del 23 agosto 2022), prot. n. 59539/2022 (prot. regionale n. 0815981 del 26 agosto 2022) non conosciute nel loro contenuto; della nota dell’ASL Roma 6 del 26 ottobre 2022; della nota ASL Roma 6, prot. n. 88650 del 22 dicembre 2022, acquisita al protocollo regionale n. 1336739/2022; nonché per quanto di ragione della determinazione della regione Lazio n. G16349 del 24 novembre 2022, nonché ogni altro atto anche istruttorio connesso non conosciuto nei suoi estremi e contenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell'ASL Roma 6 e della Regione Lazio relativi alla quantificazione del saldo 2020 delle prestazioni sanitarie e alla richiesta di restituzione di euro 349.148,87
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti con cui l'ASL Roma 6 aveva quantificato il saldo relativo all'annualità 2020, chiedendole il pagamento di euro 349.148,87, nonché gli atti regionali successivi di definizione dei saldi. Ha dedotto l'erronea applicazione della DGR Lazio n. 304/2021 e delle disposizioni sul contributo una tantum per il 2020, sostenendo l'esistenza di un saldo attivo in proprio favore. Sono stati dedotti violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, buona fede, imparzialità, trasparenza ed eguaglianza. È stata inoltre contestata la mancata risposta dell'ASL alla nota del 2 agosto 2022. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l'impugnazione alla determinazione regionale n. G02518 del 24 febbraio 2023, deducendone l'illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure relative al calcolo del saldo. Il Collegio ha ritenuto che la controversia non riguardasse le regole regionali astratte di determinazione del valore della produzione e del contributo una tantum, né l'esercizio di un potere autoritativo, ma la concreta applicazione di criteri già stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale e la quantificazione economica delle prestazioni rese. In tale attività l'ASL opera quale controparte contrattuale e non esercita discrezionalità amministrativa. La controversia rientra quindi nel binomio obbligo-pretesa, anziché in quello potere-interesse, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia, pur riferita a un rapporto convenzionale con una struttura sanitaria, non rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva quando non investe l'esercizio di poteri autoritativi, ma la concreta quantificazione economica delle prestazioni rese.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
DGR Lazio n. 304/2021
Costituisce il parametro regolatorio previamente stabilito per il calcolo del valore della produzione e del contributo una tantum relativo all'annualità 2020; la controversia riguardava esclusivamente la sua applicazione concreta.
Massime di principio
- La controversia relativa alla concreta quantificazione dei saldi dovuti nell'ambito di un rapporto convenzionale tra una struttura sanitaria e l'amministrazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non contesta le regole generali di determinazione né l'esercizio di poteri autoritativi, ma soltanto la corretta applicazione dei criteri già stabiliti e la verifica economica delle prestazioni rese.
- Nella fase esecutiva di un rapporto convenzionale, l'amministrazione opera quale controparte contrattuale quando si limita a verificare e quantificare economicamente le prestazioni sulla base degli accordi e dei provvedimenti già richiamati dagli stessi; la posizione dedotta dal privato è allora di diritto soggettivo e la controversia si struttura secondo il binomio obbligo-pretesa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di rapporti convenzionali con il servizio sanitario non si estende alle controversie prive di profili autoritativi e concernenti esclusivamente l'adempimento, la quantificazione o il pagamento delle prestazioni convenzionate.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, la parte può riassumere il giudizio entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, fatti salvi preclusioni e decadenze.
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