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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33770/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado poi confermata in appello in relazione al reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 comma 5 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva: nullità/violazione per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio e mancata conoscenza del processo; vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo e la destinazione allo spaccio (solo 13 grammi, pluralità di sostanze, perquisizione negativa e presenza di una sola bustina vuota); omissione nel riconoscere la causa di non punibilità per tenue offensività (art. 131-bis c.p.); omissione nel riconoscere l’attenuante di cui agli artt. 62 n.4 e 62-bis c.p. con contestazione della ricostruzione fattuale sulla violazione di obbligo di dimora/divieto di dimora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul primo motivo (notifica) ha rilevato la manifesta infondatezza dell'eccezione: il decreto di citazione è risultato notificato regolarmente al domicilio eletto e a un familiare convivente. Sul merito dell'accusa (secondo motivo) ha però riscontrato gravi carenze logiche e probatorie: la pluralità di sostanze non può essere assunta automaticamente come indizio scientifico della destinazione alla cessione; il rinvenimento di una sola bustina vuota non equivale al materiale per il confezionamento; la mancata risposta dell'imputato (silenzio) non può essere trasformata di per sé in prova di colpevolezza e può valere solo se correlata a un quadro probatorio solido. In definitiva la vicenda è suscettibile di interpretazioni alternative (uso personale plausibile) e manca la prova oltre ogni ragionevole dubbio della destinazione allo spaccio. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio con la formula "il fatto non sussiste"; gli altri motivi sono assorbiti. Decisione del 17/01/2025.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 settembre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice contestata: detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti. La Corte ha valutato che non sussistevano elementi probatori sufficienti per provare la destinazione allo spaccio ex comma 5.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al diritto a un equo processo e alle garanzie difensive; la Corte ha esaminato le censure procedurali (notifica) e la regolarità del contraddittorio.

  • artt. 23 e 23-bis D.L. n. 149/2020

    Norme citate in relazione a tematiche procedurali e garanzie; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione sulla notifica alla luce del domicilio eletto.

  • art. 601 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come disciplina del processo d'impugnazione; la Corte ha esercitato la disamina diretta del carteggio per valutare le eccezioni processuali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per tenue offensività; evocata dal ricorrente, ma la Corte non ha dovuto pronunciarvisi poiché ha annullato la sentenza per insussistenza del fatto.

  • art. 62 n. 4 e art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti richiamate dal ricorrente; la Corte di legittimità ha rilevato che la valutazione dei giudici di merito su tali circostanze era fondata su elementi fattuali discutibili (es. ricostruzione di violazione di obbligo di dimora anziché divieto di dimora).

  • principio del diritto al silenzio / "nemo tenetur"

    Principio costituzionale e giurisprudenziale: il silenzio dell'imputato non può essere considerato prova di colpevolezza; può assumere rilievo solo in concorso con un quadro probatorio già solido.

Massime di principio

  • La sola pluralità di tipologie di sostanza non è di per sé prova scientifica della destinazione allo spaccio: occorrono elementi concreti e specifici (quantitativi consistenti, materiale da confezionamento effettivamente idoneo, strumenti di pesatura, riscontri di cessione, rilevante disponibilità di denaro collegata a traffici).
  • Un quantitativo modesto (es. 13 grammi) e la presenza di una singola bustina vuota possono essere compatibili con l'uso personale; in assenza di altri indizi significativi prevale il dubbio favorevole all'imputato.
  • Il diritto al silenzio dell'imputato (nemo tenetur) non può essere utilizzato come prova di colpevolezza: il mancato riscontro probatorio residuale non può essere supplito dalla scelta difensiva di non rispondere.
  • Le eccezioni processuali su notifica e conoscenza del processo vanno valutate sul materiale probatorio documentale: la notifica al domicilio eletto o a conviventi può essere valida se risultano gli atti rituali.
  • Quando lo stato probatorio non consente di escludere ragionevoli alternative interpretative circa la destinazione della sostanza, la Corte può annullare la sentenza con formula di insussistenza del fatto senza rinvio.
  • Le richieste di applicazione della causa di non punibilità per tenue offensività o di attenuanti richiedono una valutazione fattuale precisa; se il problema è più ampio e riguarda la mancanza stessa del fatto, tali questioni possono risultare assorbite.

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