Ordinanza n. 92/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Molise n. 112 del 15.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in materia di accesso agli atti e richiesta di nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, deducendo il persistente inadempimento della Regione Molise agli obblighi derivanti dalla sentenza di ottemperanza n. 105/2025, che le aveva imposto di trasmettere i documenti richiesti con l’istanza di accesso oppure, in caso di indisponibilità, di fornire una risposta compiuta, dando conto delle ricerche svolte e attestando formalmente l’inesistenza della documentazione. L’Amministrazione ha eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere eseguito le ricerche e di non avere rinvenuto gli atti. Il ricorrente ha contestato l’idoneità delle comunicazioni inizialmente prodotte, insistendo per la nomina del commissario affinché ordinasse l’ostensione dei documenti eventualmente detenuti da altre amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’ottemperanza sia stata integralmente eseguita. In particolare, la Regione Molise, dopo un precedente riscontro ritenuto generico e insufficiente, ha prodotto una nota con cui la Struttura commissariale e la Direzione generale per la Salute hanno certificato formalmente, assumendosene la piena responsabilità, il mancato rinvenimento rebus sic stantibus degli atti richiesti. Tale attestazione soddisfa l’obbligo fissato dal giudicato per l’ipotesi di inesistenza o indisponibilità della documentazione. Il giudice ha inoltre rilevato che l’ordine di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti e che non può essere impartito ad amministrazioni diverse da quella destinataria della condanna contenuta nella sentenza ottemperanda. Poiché l’attestazione di inesistenza rende inesigibile l’ordine di esibizione e non residua un interesse concreto alla nomina del commissario, il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciando il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
artt. 114 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica l’esecuzione del giudicato e può disporre, ricorrendone i presupposti, la nomina di un commissario ad acta.
art. 22 ss. l. 241/1990
La tutela dell’accesso concerne documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione; l’ordine giudiziale di esibizione non può avere a oggetto documenti inesistenti, mai formati o non più disponibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un ordine di esibizione, l’amministrazione adempie anche quando, dopo avere svolto ricerche diligenti, attesta formalmente e sotto la propria responsabilità il mancato rinvenimento o l’inesistenza dei documenti richiesti, secondo quanto previsto dal giudicato.
- L’ordine giudiziale di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti e disponibili; non può essere imposto un obbligo avente a oggetto un documento inesistente, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur.
- La dichiarazione espressa e formalmente assunta dall’amministrazione circa l’inesistenza o il mancato rinvenimento dei documenti esclude la possibilità di ordinare ulteriormente l’accesso, poiché una simile statuizione sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può sostituirsi soltanto all’amministrazione destinataria dell’obbligo conformativo contenuto nel giudicato; il giudice non può estendere l’ordine di ottemperanza ad amministrazioni diverse non vincolate dalla pronuncia.
- L’interesse a ricorrere deve essere verificato d’ufficio dal giudice e viene meno quando, per effetto della formale attestazione di inesistenza dei documenti, la pretesa di esibizione diviene inesigibile.
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