Cassazione Civile, Ordinanza n. 20313/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dalla consegna di estratti di ruolo recanti l'iscrizione di quattro cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, risalenti agli anni 2001, 2004 e 2007. Il destinatario degli estratti propone opposizione sostenendo, in sintesi, che le cartelle e i presupposti sanzionatori non gli sarebbero mai stati notificati e che egli aveva pagato somme solo per ottenere la cancellazione di due ipoteche iscritte sui medesimi debiti. In primo grado l'opposizione è dichiarata inammissibile; in sede di rinvio il Tribunale rigetta nuovamente la domanda, ritenendo tardive le contestazioni sulla mancata notifica dei verbali di accertamento e delle cartelle, nonché infondata la deduzione di decadenza ex art. 17 d.P.R. 602/1973. In cassazione il ricorrente articola cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di trattazione orale/precisazione delle conclusioni e violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. e delle norme emergenziali; 2) violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il Tribunale rilevato d'ufficio, senza previa interlocuzione, la tardività delle contestazioni e la mancata prova del pagamento; 3) violazione degli artt. 156, 157, 329 c.p.c. e 2909 c.c. per asserito giudicato interno implicito sulla qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2033 c.c. per avere il Tribunale negato la ripetizione dell'indebito nonostante la contumacia/silenzio dell'agente della riscossione e per omessa pronuncia sulla costituzione di Roma Capitale; 5) violazione degli artt. 83, 91, 112 e 182 c.p.c. e del d.m. 55/2014 per la liquidazione delle spese e per la pretesa irregolare costituzione dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo per difetto di specificità; rigetta il secondo motivo, affermando che il giudice può rilevare d'ufficio questioni già introdotte nel thema decidendum senza dover sempre riattivare il contraddittorio; rigetta il quarto motivo, ribadendo che la contumacia o il silenzio della parte resistente non esonerano l'attore dall'onere di provare tempestivamente i fatti costitutivi delle proprie pretese; rigetta/in parte dichiara inammissibile il quinto motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese e infondata la censura sulla rappresentanza dell'agente della riscossione. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 189 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase di precisazione delle conclusioni e alla dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 190 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il mancato deposito delle comparse conclusionali; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020
Invocato dal ricorrente in tema di trattazione orale/udienza; il richiamo non supera il vaglio di ammissibilità del primo motivo.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della lesione del diritto di difesa; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 80 Cost.
Richiamato dal ricorrente; non decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo utilizza per affermare che il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, consentendo un controllo puntuale senza indagini esplorative.
art. 101 c.p.c.
La Corte precisa che il contraddittorio va riattivato solo sulle questioni rilevabili d'ufficio che non siano già comprese nel thema decidendum; non è necessario quando il giudice utilizza argomenti per decidere questioni già introdotte dalle parti.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso giudicato interno implicito; il motivo è dichiarato inammissibile per mancata specificità.
art. 157 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. sulla dedotta preclusione; non esaminato nel merito per inammissibilità.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno implicito; censura inammissibile per difetto di specificità.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione; la Corte non accoglie la tesi, rilevando però che la concreta censura processuale è inammissibile per difetto di specificità.
art. 2033 c.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla ripetizione dell'indebito; la Corte ribadisce che l'attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, indipendentemente dalla contumacia o dal silenzio del resistente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione e sulla costituzione di Roma Capitale; il motivo è respinto o dichiarato inammissibile nei suoi profili.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la mancata contestazione dell'avversario avrebbe dovuto dispensare dalla prova; la Corte esclude tale effetto.
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di valida rappresentanza in giudizio; la censura è respinta per infondatezza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa; la Corte conferma la condanna alle spese.
art. 182 c.p.c.
Richiamato per contestare la costituzione dell'agente della riscossione; la Corte ritiene la censura infondata.
d.m. 55/2014
Richiamato in tema di quantificazione delle spese processuali; la Corte non ravvisa vizi nella liquidazione.
art. 17 d.P.R. 602/1973
Invocato per sostenere la decadenza dall'iscrizione a ruolo; il Tribunale, confermato dalla Corte, ritiene che tale decadenza non si applichi alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Richiamato dal Tribunale, con rinvio a Cass. SU 22080/2017, per affermare la tardività della contestazione della mancata notifica dei verbali di accertamento.
art. 617 c.p.c.
Richiamato dal Tribunale per ritenere tardiva la contestazione della mancata notifica delle cartelle, in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dal primo atto dell'esecuzione.
art. 28 l. 689/1981
Utilizzato dal Tribunale per affermare che, per la riscossione di sanzioni amministrative, opera la prescrizione quinquennale generale.
art. 209 c.d.s.
Richiamato dal Tribunale per ribadire, con specifico riferimento alle violazioni stradali, il regime della prescrizione quinquennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che richiede l'esame diretto degli atti processuali è inammissibile se non è formulata con assoluta specificità: devono essere indicati con precisione gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti, senza affidare alla Corte ricerche esplorative nel fascicolo.
- Il contraddittorio preventivo sulle questioni rilevabili d'ufficio va attivato solo quando il giudice intenda decidere su un tema non già introdotto nel thema decidendum dalle allegazioni e difese delle parti; non occorre, invece, se il giudice utilizza tali questioni per argomentare la decisione su questioni già devolute.
- La formazione del giudicato interno implicito non può essere dedotta in modo assertivo: il ricorso deve riportare in modo completo e autosufficiente il contenuto della decisione di primo grado da cui il giudicato si assumerebbe formato.
- La mancata contestazione della controparte, così come la sua contumacia, non esonera la parte attrice dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, specie quando si agisce per ripetizione dell'indebito.
- Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada non opera la decadenza prevista per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma rileva il diverso regime della prescrizione quinquennale.
- La liquidazione delle spese processuali non è censurabile quando sia effettuata in favore della parte vittoriosa secondo i parametri applicabili e il motivo di ricorso non deduca specificamente un effettivo superamento dei minimi o un concreto vizio della regolazione delle spese.
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