Cassazione Penale, Ordinanza n. 39030/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per falsità materiale commessa dal privato. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione sul giudizio di rilevanza dell'alterazione ai fini del significato dell'atto, contestando la valutazione della portata decettiva del falso e sostenendo, in sostanza, che l'alterazione della data di presentazione non fosse idonea a incidere in modo apprezzabile sulla pubblica fede. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata riduzione della pena a fronte delle già concesse circostanze attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale non avesse operato correttamente la diminuzione di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva motivato sulla natura ingannatoria dell'alterazione della data di presentazione e sulla sua idoneità a ledere la pubblica fede. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità, poiché la questione della particolare tenuità del fatto non risultava essere stata dedotta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte di appello determinato una pena inferiore a quella del Tribunale, senza elementi che facessero ritenere che la riduzione per le attenuanti generiche non fosse già stata considerata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
a pena di inammissibilità
La questione della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta con i motivi di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la rilevanza penale di un'alterazione documentale quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sulla sua attitudine ingannatoria e sulla lesione della pubblica fede.
- Integra falso penalmente rilevante anche l'alterazione di elementi formalmente accessori dell'atto, se tali elementi rientrano nella sfera attestativa del pubblico ufficiale e incidono sulla genuinità dell'attestazione quanto a tempo, luogo o persone presenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se non è stata previamente devoluta al giudice di appello.
- È inammissibile il motivo che censuri la quantificazione della pena quando la motivazione della sentenza impugnata consenta di ritenere che il giudice di merito abbia già operato la riduzione correlata alle attenuanti generiche e la pena finale risulti comunque inferiore a quella di primo grado.
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