Cassazione Penale, Sentenza n. 2164/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime differenziato 41-bis, impugnava il diniego dell'Amministrazione penitenziaria del 10/06/2023 a consentire colloqui in presenza o tramite video-collegamento con il personale docente dell'istituto agrario per motivi di studio. Denunciava violazione e errata applicazione degli artt. 15, 35-bis, 41-bis Ord. pen., degli artt. 3, 27, 33, 34 Cost. e dell'art. 8 Prot. 1 CEDU, nonché carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata; sosteneva che il regime e la circolare DAP non possono impedire mezzi di collegamento necessari allo svolgimento del diritto allo studio e che, dato che nell'istituto di Novara vi è un solo educatore, l'assistenza prevista dalla circolare non è concreta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il diritto ai colloqui e allo studio è riconosciuto anche ai sottoposti a 41-bis, ma può essere limitato nei modi e nella portata per esigenze di ordine e sicurezza. La Circolare DAP (art. 16 e 35) rappresenta un esercizio di discrezionalità non irragionevole nel delimitare i colloqui visivi ai familiari entro certi gradi e nel prevedere modalità di accesso dei docenti mediante operatori interni o strumenti informatici. L'ingresso continuativo di insegnanti o l'uso generalizzato del videocollegamento a fini didattici non è previsto dalla normativa penitenziaria e comporta rischi di comunicazione con l'esterno incompatibili con il regime differenziato. Non è stato dimostrato un pregiudizio grave e attuale al diritto allo studio; il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Riconosce il diritto a un colloquio al mese con familiari in locali attrezzati (vetro divisorio) con autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; legittima limitazioni delle modalità per ragioni di sicurezza nel regime differenziato
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Organizza il regime 41-bis e circoscrive i colloqui visivi ai familiari entro il terzo grado; prevede che i rapporti con il corpo docente possano essere tenuti tramite operatori interni e disciplina le cautele di sicurezza
art. 15 Ordinamento penitenziario
Colloca i colloqui nel trattamento penitenziario, attribuendo loro rilevanza anche ai fini di recupero e rieducazione; può essere contemperato con esigenze di sicurezza nel regime differenziato
art. 28, art. 18 comma 3, art. 1 comma 6 Ordinamento penitenziario
Sanciscono l'importanza del mantenimento delle relazioni familiari e l'attenzione ai colloqui come parte del trattamento, pur ammettendo limitazioni giustificate
art. 61 comma 1 lett. a) e art. 73 comma 3 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Confermano la tutela del diritto ai colloqui anche in presenza di misure disciplinari, indicando limiti e modalità
artt. 33 e 34 Costituzione
Riconoscono il diritto allo studio; il giudice ha ritenuto che tale diritto va comunque contemperato con esigenze di ordine e sicurezza del regime 41-bis
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Prot. 1 citato nel testo)
Tutelano la vita privata e familiare; le limitazioni devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza e ordine pubblico
Corte Costituzionale, sent. n. 105 del 2023 (giurisprudenza)
Principio che il regime differenziato può sospendere norme dell'ordinamento penitenziario solo se in concreto contrasto con esigenze di ordine e sicurezza
Cassazione penale, Sez. 1, n. 33919 del 2021 (giurisprudenza)
Richiama il doppio livello di regolazione del regime 41-bis: principi di proporzionalità e contenuti specifici del regime che giustificano limitazioni solamente se riconducibili agli scopi preventivi del regime
Massime di principio
- Il diritto allo studio e ai colloqui è riconosciuto anche per i detenuti sottoposti a 41-bis, ma le modalità di esercizio possono essere limitate per rilevanti esigenze di ordine e sicurezza.
- Le circolari dell'Amministrazione penitenziaria che regolano modalità di accesso (es. limitazione dei colloqui visivi ai familiari entro certi gradi o divieto di ingressi continuativi di esterni) costituiscono esercizio di discrezionalità che il giudice valuta alla stregua della ragionevolezza e proporzionalità.
- La richiesta di misure eccezionali (ingressi continuativi di docenti o uso generalizzato del videocollegamento) deve essere confrontata con la normativa vigente: in assenza di una previsione specifica e se vi sono rischi concreti per la sicurezza, la limitazione è legittima.
- Il detenuto che contesta le modalità deve dimostrare un pregiudizio grave e attuale al diritto allo studio: la presenza di strumenti alternativi (operatori interni, accesso a strumenti informatici per lo studio) riduce la probabilità di accoglimento del ricorso.
- Le limitazioni ai diritti fondamentalmente riconosciuti in carcere devono essere previste dalla legge o da atti regolamentari compatibili e giustificate da esigenze concrete di ordine e sicurezza; la motivazione del giudice deve valutare il bilanciamento tra diritto e necessità di sicurezza.
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