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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31516/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la revoca della confisca del bar-pasticceria "La Genziana" a lei formalmente intestato, impugnando l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza. Denunciava: (1) nullità del provvedimento per avere il giudice dell'esecuzione svolto l'udienza in forma pubblica senza applicare le regole previste dagli artt. 523 e 525 c.p.p.; (2) errore del tribunale nel ritenere operante una preclusione derivante da precedenti provvedimenti del procedimento penale a carico del fratello, quando le istanze precedenti avevano diverso oggetto e la presente istanza verteva sulla sussistenza dei presupposti della confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, e sull'eventuale buona fede della terza proprietaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha ritenuto che la celebrazione in forma pubblica non comporti l'applicazione automatica delle disposizioni sugli ordini di discussione (art. 523) e sulla immediatezza della decisione (art. 525) e, comunque, l'eventuale inosservanza di tali norme non determina la nullità quando non sia allegata la violazione del diritto di replica. Sul secondo motivo ha confermato che la ricorrente, essendo estranea al processo di cognizione, era legittimata a proporre l'incidente di esecuzione; tuttavia non ha fornito nuovi elementi tali da superare le conclusioni già raggiunte (accertata strumentalità del locale all'attività della cosca e rilevante ruolo del fratello), né ha dimostrato la propria condizione di terzo di buona fede o l'incolpevole affidamento. Conseguentemente è stata confermata la confisca e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura per la revoca della confisca in sede di esecuzione. La Corte osserva che lo schema procedurale prevede in primo luogo ordinanza de plano comunicata al PM e notificata all'interessato; nel caso concreto il tribunale aveva fissato udienza e disposto la forma pubblica senza che ciò fosse in contrasto con la disciplina impugnata.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come presidio delle opposizioni in materia esecutiva; utilizzata nel richiamo procedurale dell'opposizione proposta dalla ricorrente.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 109/2015: la declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato la sola parte che vietava lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica nell'opposizione, per cui non è possibile estendere automaticamente le conseguenze a tutte le forme procedurali non investite dalla sentenza costituzionale.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Regola l'ordine della discussione nelle udienze; la Corte ha ritenuto che la mera celebrazione in forma pubblica non imponga l'applicazione automatica delle regole dell'art. 523 al procedimento esecutivo controverso e che la loro violazione, fuori dal caso di lesione del diritto di replica, non comporta nullità.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Principio di immediatezza della deliberazione; la giurisprudenza di legittimità considera le violazioni delle sue modalità come irregolarità non necessariamente viziante, principio confermato nel caso.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma generale che disciplina il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ricordato che il procedimento in esecuzione segue, in termini generali, tale disciplina, differenziandosi dalla fase di opposizione.

  • art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria per i beni strumentali all'attività dell'associazione mafiosa. La Corte ha confermato che il bar-pasticceria era stato ritenuto strumentale all'attività della cosca e che tale accertamento giustifica la confisca.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 109/2015

    nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica

    La sentenza ha rimosso il divieto assoluto di udienza pubblica in talune fasi, ma la Corte di cassazione ritiene la declaratoria limitata alla fase dell'opposizione e non estendibile automaticamente alla fattispecie in esame.

  • Giurisprudenza di legittimità (principio richiamato nella sentenza)

    «La statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva»

    Principio consolidato secondo cui la sentenza di confisca vincola le parti del processo di cognizione; i terzi estranei possono però agire in sede esecutiva e vale anche il principio che le prove acquisite nel processo di cognizione possono essere utilizzate nel procedimento esecutivo promosso dal terzo.

Massime di principio

  • La celebrazione in forma pubblica di un'udienza dell'esecuzione non comporta automaticamente l'applicazione delle norme sull'ordine della discussione (art. 523) e sull'immediatezza della decisione (art. 525), né la loro inosservanza determina sempre la nullità: occorre specificare la lesione del diritto di replica o un vizio grave.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n.109/2015) va interpretata nei limiti espressi dalla stessa e non estesa automaticamente a fasi procedurali non direttamente investite.
  • La sentenza di confisca irrevocabile vincola le parti del processo di cognizione; tuttavia i terzi estranei sono legittimati ad agire in sede esecutiva per chiedere la revoca della confisca.
  • Il terzo che chiede la revoca della confisca deve dimostrare la propria condizione di terzo di buona fede o l'incolpevole affidamento: la mancanza di prova nuova o decisiva può comportare il rigetto dell'istanza.
  • Gli elementi probatori raccolti nel giudizio di cognizione possono essere valutati nel procedimento esecutivo promosso dal terzo e, se riconducono a un uso strumentale del bene da parte dell'organizzazione mafiosa, giustificano il mantenimento della confisca.
  • Il legame di stretta parentela e la partecipazione accertata del parente all'associazione possono essere indizi rilevanti per escludere la buona fede del terzo proprietario.
  • La mancata proposizione di nuovi fatti o prove idonee in sede esecutiva è spesso decisiva e può comportare la conferma dei provvedimenti ablativi già adottati in sede di cognizione.

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