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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30605/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che ha disposto l'estradizione verso l'Albania per l'esecuzione di una condanna a 30 anni emessa dal Tribunale di Kruje per omicidio aggravato, detenzione illegale di armi e occultamento di cadavere. Lamenta vizio di motivazione e violazioni procedurali (artt. 293 e 292 c.p.p., comma 2-ter), evidenzia la carenza di gravi indizi basati prevalentemente sulle dichiarazioni del coimputato Hysni Ramaj e sui tabulati telefonici, contesta la fondatezza della responsabilità concorrente, denuncia il carattere contumaciale del processo in Albania e invoca il rischio di vendetta familiare in base alla cd. legge di Kanun (deducendo la violazione dell'art. 705 c.p.p. per rischio di trattamenti persecutori o disumani). Inoltre deduce mancato accertamento delle condizioni di detenzione nello Stato richiedente e chiede, in subordine, la rimessione del giudizio in Italia ai sensi dell'art. 10 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha confermato che in materia di estradizione ex Convenzione europea del 13/12/1957 non è consentita la revisione del materiale probatorio sul quale si fonda la sentenza straniera, essendo ammesso solo un controllo formale del titolo esecutivo. Ha ritenuto infondata la deduzione relativa al rischio connesso alla legge di Kanun, precisando che il rischio di vendetta privata non costituisce causa ostativa ex art. 705 c.p.p. a meno che non derivi da una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente. Ha altresì considerato non provata la questione delle condizioni carcerarie in Albania, poiché non dedotta concretamente né documentata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Convenzione europea di estradizione

    Imposta il principio del reciproco affidamento tra Stati contraenti: il giudice nazionale effettua un esame formale del titolo esecutivo straniero e non può rivedere nel merito il materiale probatorio che ha determinato la condanna all'estero

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di estradizione quando vi sia motivo di ritenere che l'estradando sarà sottoposto a trattamenti persecutori o inumani; la Corte ha interpretato che tale divieto opera solo se il rischio è riconducibile a scelte o prassi dello Stato richiedente, non a vendette private come la cosiddetta legge di Kanun

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione e di procedura; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non ammissibili in sede di ricorso per estradizione

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a motivi processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze non idonee a consentire la revisione del merito della sentenza straniera

  • art. 10 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come possibile via per ottenere un giudizio in Italia in caso di revoca dell'estradizione; la Corte non ha accolto la richiesta e ha osservato che il ricorso non è idoneo a imporre tale rimedio

  • art. 51, I. n. 10.193 (Albania)

    Norma dell'ordinamento albanese che consente la restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di questo rimedio interno sia un elemento che limita la censura sul profilo della contumacia

Massime di principio

  • In materia di estradizione verso Stati aderenti alla Convenzione europea l'autorità giudiziaria italiana non può riesaminare il merito delle prove su cui si fonda la condanna straniera, potendo compiere solo un esame formale del titolo esecutivo
  • Le deduzioni sulla carenza di prove o sul vizio di motivazione della sentenza straniera devono essere specifiche e documentate; censure generiche sono inammissibili
  • Il rischio di vendetta privata (es. richiamo alla legge di Kanun) non integra di per sé una causa ostativa all'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., a meno che tale rischio non sia imputabile a politiche o prassi dello Stato richiedente
  • Per contestare le condizioni di detenzione nello Stato richiedente è necessario fornire allegazioni concrete e documentazione sullo stato delle carceri o su rischi sistemici, pena l'inammissibilità della doglianza
  • Se la procedura straniera prevede rimedi interni (es. possibilità di impugnare sentenze contumaciali), ciò indebolisce la censura basata esclusivamente sulla contumacia e favorisce l'esecuzione dell'estradizione

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