Ordinanza n. 2215/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza prot. 24215/P del 23.10.2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dell'Ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Portici (NA) n. 421 del 27.10.2025, prot. 84009 del 3.11.2025 con le quali è stata ordinata, ai sensi degli artt. 160, 180 e 181 D. Lgs. 42/2004 (dalla Soprintendenza) e dell'art. 31 D.P.R. 380/01 (dal Comune di Portici), la rimozione di talune opere ritenute abusive con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi previa presentazione di un progetto ex art. 21 Codice Paesaggio e la sospensione di tutti i lavori diversi dalla rimessione in pristino ordinata; - in forma prudenziale degli stessi provvedimenti impugnati, ed in particolare nei rispettivi preamboli, allorquando si assume che il permesso a costruire n. 78/2017 risulterebbe scaduto; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non cognito, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti, ivi compresa la relazione tecnica prot. n. 66263 del 4.9.2025 citata nei preamboli di entrambe le Ordinanze gravate, non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza della Soprintendenza che ordina la rimozione di opere abusive e il ripristino dei luoghi ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché ordinanza comunale di demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, con sospensione dei lavori diversi dal ripristino
Esito
La controversia
Il condominio ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le ordinanze della Soprintendenza e del Comune concernenti la rimozione di opere ritenute abusive, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi previa presentazione di un progetto ai sensi dell'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la sospensione dei lavori diversi da quelli di ripristino. In via prudenziale sono stati contestati anche i passaggi dei preamboli nei quali si assumeva la scadenza del permesso di costruire n. 78/2017, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una relazione tecnica non conosciuta. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza istruttoria, il TAR aveva disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per acquisire gli accertamenti tecnici necessari alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore, delegato dalla Città Metropolitana di Napoli, concedendo la proroga richiesta di quindici giorni per il completamento della verificazione. Poiché la bozza della relazione era già stata trasmessa alle parti per consentire la formulazione di osservazioni, ha stabilito che la relazione conclusiva, comprensiva delle considerazioni sulle osservazioni dei consulenti di parte e della documentazione allegata, fosse depositata entro il 20 aprile 2026 secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. Il Collegio non ha deciso i motivi di annullamento né la domanda cautelare e ha confermato l'udienza pubblica del 4 giugno 2026 per la trattazione del merito, disponendo la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al verificatore.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Disciplina la verificazione disposta dal giudice amministrativo; nel caso concreto costituisce la base dell'incarico tecnico già conferito e della relativa proroga.
artt. 160, 180 e 181 d.lgs. 42/2004
Richiamati quali fondamento delle ordinanze della Soprintendenza concernenti la rimozione delle opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale base per la presentazione del progetto relativo agli interventi di rimessione in pristino.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'ordinanza comunale di rimozione e ripristino delle opere ritenute abusive.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ha disposto una verificazione e il verificatore dimostra la necessità di ulteriore tempo per completare accuratamente le indagini, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato con ordinanza, purché la proroga sia congrua e compatibile con la prosecuzione del giudizio.
- La verificazione deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio tecnico: la bozza della relazione va trasmessa alle parti per consentire osservazioni, che devono essere considerate nella relazione conclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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