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Ordinanza

Ordinanza n. 281/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’U.T.G. Prefettura di Foggia, area IV-S.U.I., prot. uscita n. -OMISSIS- del 17.11.2025 di annullamento del nulla-osta al lavoro.

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento del nulla-osta al lavoro adottato dalla Prefettura di Foggia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di annullamento del nulla-osta al lavoro, chiedendone la sospensione cautelare. A seguito di un'ordinanza istruttoria, l'Amministrazione ha fornito chiarimenti e depositato documenti che il Collegio ha ritenuto non coerenti con la fattispecie concreta. In particolare, la Prefettura ha sostenuto che il ricorrente non fosse tra i soggetti destinatari degli effetti giuridici del contratto di locazione prodotto con l'istanza; tuttavia, dall'esame dei documenti depositati è emerso che la contestazione relativa alla non autenticità del documento riguardava un soggetto terzo e una diversa istanza di assunzione di lavoratore domestico, non il ricorrente né il suo datore di lavoro. La parte ricorrente ha quindi evidenziato la persistente erroneità o incongruenza dell'istruttoria amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, anche ai fini del riesame. La misura è stata motivata dalla permanenza di margini di scarsa chiarezza nell'attività amministrativa, derivanti dal deposito di documentazione non coerente con la vicenda esaminata e dalla possibile riferibilità delle verifiche a una persona diversa dal ricorrente. Il Collegio ha invitato la Prefettura a precisare meglio la fattispecie concreta, verificando in particolare se le ricerche svolte riguardassero l'effettivo locatore dell'immobile utilizzato dal ricorrente, e a riesaminare in sede istruttoria gli atti e i provvedimenti adottati. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati in presenza di persistenti elementi di scarsa chiarezza nell'istruttoria amministrativa.

  • artt. 46 e 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamati per l'attività istruttoria mediante richiesta di chiarimenti e documenti all'Amministrazione; il deposito amministrativo è stato ritenuto non coerente con la fattispecie concreta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando l'istruttoria e la documentazione poste a suo fondamento presentino incongruenze tali da non consentire una chiara ricostruzione della fattispecie concreta.
  • Quando l'Amministrazione fonda un provvedimento su verifiche o contestazioni riferibili a un soggetto diverso dall'interessato, il giudice può sospendere l'atto e ordinare il riesame, imponendo all'Amministrazione di verificare la corretta riferibilità degli accertamenti e dei documenti alla specifica vicenda.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche ai fini del riesame amministrativo, consentendo all'Amministrazione di rinnovare o completare l'istruttoria sulla base della corretta individuazione dei soggetti e dei fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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