Cassazione Penale, Sentenza n. 3464/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di attualità delle esigenze cautelari per il lungo lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti e l'assenza di plausibile rischio di inquinamento probatorio; 2) il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura (art. 275 c.p.p.). Con memoria successiva proponeva un terzo motivo relativo all'insussistenza di un valido impianto indiziario su numerosi capi di imputazione (vari fallimenti), motivo poi ritenuto nuovo e inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato le valutazioni del Tribunale e del GIP sulla sussistenza del fumus commissi delicti e, soprattutto, sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e del rischio di inquinamento probatorio, richiamando: ruolo direttivo e partecipazione a più reati, continuità temporale dell'attività del sodalizio, frequenti contatti con i sodali dopo la scarcerazione, episodi specifici di occultamento/compromissione di fonti probatorie e il modus operandi imprenditoriale basato su dati falsi. Per tali ragioni la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica misura adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Disposto l'invio per estratto al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Individua il giudice del riesame e la competenza a decidere sulla conferma o modifica delle misure cautelari; utilizzato per giustificare la cognizione del Tribunale di Milano in sede di riesame.
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Consente eccezionalmente la presentazione di motivi nuovi fino all'inizio della discussione in cassazione; la Corte ha richiamato la limitazione interpretativa alla presentazione di nuovi motivi che comunque fossero stati proposti in appello e attinenti a punti già impugnati, escludendo così il nuovo motivo relativo ai gravi indizi di colpevolezza.
art. 275 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di scelta e la graduazione delle misure cautelari (adeguatezza, proporzionalità, minore afflittività). La Corte ha ritenuto che tali criteri fossero stati correttamente valutati dal Tribunale e che la custodia in carcere fosse l'unica misura idonea data la gravità e la persistenza del rischio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali alle decisioni sulle misure cautelari; la Corte ha disposto l'invio per estratto del provvedimento.
Massime di principio
- La mera distanza temporale dagli eventi contestati non basta a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: occorre dimostrare un concreto cambiamento delle condizioni che renda irrilevante il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- La sussistenza di ruoli direttivi, la partecipazione continuativa a un sodalizio criminoso e la prosecuzione di contatti con i sodali dopo misure restrittive sono elementi che rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano misure più afflittive.
- Episodi specifici di occultamento o scorrettezze nella gestione della documentazione (anche se riferiti ad altri indagati) e un modus operandi imprenditoriale fondato su documenti falsi costituiscono indici significativi del rischio di inquinamento probatorio.
- I motivi nuovi sollevati in cassazione sono ammissibili solo entro i limiti fissati dall'art. 311 c.p.p. e dalla giurisprudenza; questioni sostanziali come l'insussistenza dei gravi indizi devono essere sollevate già in appello per essere esaminabili.
- Per contestare la misura cautelare con successo occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la violazione dei criteri di adeguatezza e gradualità (es. proposta documentata di misure meno afflittive idonee a prevenire i rischi indicati), non semplici reiterazioni generiche delle medesime doglianze.
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