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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06634/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di uso di atto falso e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura sulla recidiva non risultava essere stata specificamente proposta in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva valorizzato elementi ritenuti decisivi come le modalità del fatto, la pluralità dei documenti falsi utilizzati e detenuti, le plurime condotte illecite e i precedenti penali, anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena, è rimasta ferma. La Corte ha escluso l'esame del primo motivo perché non specificamente dedotto in appello e ha giudicato il secondo motivo sia generico sia infondato, ritenendo sufficiente la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna unitamente all'art. 495 c.p.; la sentenza non ne approfondisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice contestata e confermata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, contestata con il primo motivo, non è scrutinabile in cassazione se la relativa censura non è stata previamente dedotta in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È richiamato come parametro formale del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge, ma il motivo è dichiarato non consentito in sede di legittimità per difetto di previa deduzione in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare la preclusione alla proposizione in cassazione di censure non specificamente dedotte in appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è oggetto di doglianza, ma non viene esaminata nel merito per ragioni processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che non risultino previamente formulate come motivi di appello, quando la legge preveda tale previa deduzione a pena di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche o assertive determina aspecificità del motivo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito indica gli elementi decisivi o comunque rilevanti posti a fondamento della decisione; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
  • La pluralità dei documenti falsi, la reiterazione delle condotte illecite e i precedenti penali, anche specifici, possono costituire motivazione sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alla condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidiva

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