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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 4417 - Comm. Trib. Prov. Milano

Trust - Autodichiarato - Segregazione patrimoniale - Trasferimento beni - Arricchimento beneficiari - Mancanza - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva proporzionale è stata ritenuta illegittima. L'atto di costituzione del trust autodichiarato, non comportando un effettivo trasferimento patrimoniale e non determinando un arricchimento attuale dei beneficiari, deve essere assoggettato, in linea generale, alla sola imposizione eventualmente prevista in misura fissa, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'imposizione proporzionale sull'atto di costituzione di un trust autodichiarato. Secondo la tesi accolta, in assenza di un effettivo conferimento o trasferimento di beni e diritti a favore dei beneficiari, l'atto produce esclusivamente un effetto di segregazione patrimoniale. Non si realizza quindi un arricchimento dei beneficiari né un trasferimento patrimoniale immediato tale da giustificare l'applicazione di imposte proporzionali.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale degli atti di costituzione e dotazione del trust

    L'imposizione proporzionale presuppone un effettivo trasferimento di beni o diritti o un arricchimento patrimoniale attuale. Quando il trust è autodichiarato e l'atto ha soltanto funzione segregante, senza trasferimento ai beneficiari, non si realizza il presupposto per l'imposta proporzionale.

  • Principio di capacità contributiva

    L'imposizione deve correlarsi a una concreta manifestazione di ricchezza. La mera segregazione patrimoniale, priva di attribuzione economica immediata ai beneficiari, non costituisce di per sé un indice sufficiente per applicare un'imposta proporzionale.

Massime di principio

  • Per valutare l'imposizione di un trust occorre distinguere tra la costituzione del vincolo di segregazione e il successivo trasferimento effettivo dei beni o diritti ai beneficiari.
  • Nel trust autodichiarato, se il disponente conserva la titolarità dei beni in qualità di trustee e non si verifica un arricchimento attuale dei beneficiari, l'atto iniziale tende ad avere natura meramente segregante.
  • L'imposta proporzionale non dovrebbe applicarsi automaticamente per il solo fatto della costituzione del trust: è necessario verificare la presenza di un trasferimento patrimoniale effettivo e immediato.
  • L'eventuale imposizione può essere valutata nuovamente al momento dell'attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza concretamente l'arricchimento patrimoniale.
  • La qualificazione fiscale dipende comunque dal contenuto concreto dell'atto, dai poteri conservati dal disponente o trustee e dall'effettiva dinamica dei trasferimenti.

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