Cassazione Penale, Sentenza n. 23296/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna all'Autorità giudiziaria tedesca emessa dalla Corte d'appello di Milano in esecuzione di un mandato di arresto europeo del 13/04/2024 per reati relativi a truffa e tentata truffa in banda organizzata. I motivi dedotti dai difensori hanno riguardato: incompletezza e carenze informative del mandato di arresto europeo e del titolo cautelare interno (artt. 6 e 16 L. n.69/2005), mancata traduzione del contenuto del mandato e delle facoltà e diritti del ricorrente (art. 12, comma 3 L. n.69/2005 e art. 143 c.2 cod. proc. pen.), irregolarità nella notifica e nel momento di emissione del mandato rispetto allarresto, e profili di illegittimità costituzionale relativi alla modifica normativa introdotta dall'art. 10 d.lgs. n.10/2021 che ha eliminato l'art. 6 co.4 L. n.69/2005, con presunta disparità rispetto alla disciplina dell'estradizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il mandato di arresto europeo del 13/04/2024 era stato revocato e integralmente sostituito da un nuovo mandato emesso il 10/05/2024, fondato su diverso titolo cautelare interno. Poiché la sostituzione del titolo cautelare è intervenuta prima della decisione di merito e comporta valutazioni di fatto e di merito che spettano alla Corte di appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto di non poter sindacare la nuova richiesta in questa sede. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di cessazione della misura cautelare in atto, con ordine di immediatezza alla scarcerazione del ricorrente, ove non detenuto per altra causa. La Cancelleria è stata incaricata delle comunicazioni di rito.
Norme richiamate
Legge n. 69/2005 (cooperazione giudiziaria in materia penale, mandato di arresto europeo)
Richiamata nelle parti relative agli artt. 6, 12, 16, 17 e 22: disciplina i contenuti minimi del mandato di arresto europeo e l'obbligo di integrazione delle informazioni mancanti, prevede le garanzie procedurali e le modalità di esame da parte della Corte di appello; la Corte ha rimarcato l'obbligo di valutare eventuali modifiche del titolo prima della decisione di merito.
D.lgs. n. 10/2021, art. 10
Modifica normativa che ha eliminato l'art. 6, comma 4, della L. n.69/2005; la difesa ha invocato profili di illegittimità costituzionale per presunta disparità rispetto all'estradizione, ma la decisione di annullamento si è basata su ragioni processuali connesse alla sostituzione del mandato.
Codice penale (artt. 56, 81 secondo comma, 416, 640)
Gli illeciti indicati nel mandato tedesco sono stati qualificati in termini compatibili con il nostro ordinamento con richiamo a concorso di persone, pena edittale e fattispecie di associazione e truffa; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna sotto tale profilo.
Codice di procedura penale (art. 143, comma 2)
Richiamato in relazione all'obbligo di traduzione e comprensione degli atti: la difesa ha denunciato l'assenza di traduzione formale del mandato e delle informazioni sulle facoltà del ricorrente; la Corte d'appello aveva ritenuto che il ricorrente avesse comunque compreso, ma la questione non è stata decisiva alla Cassazione a seguito della sostituzione del mandato.
Legge n. 69/2005, art. 6, comma 4 (richiamata come soppressa)
La disposizione, abrogata dal d.lgs. n.10/2021, imponeva valutazioni su gravi indizi di colpevolezza simili a quelle richieste in estradizione; la difesa ha lamentato la disparità di trattamento derivante dalla sua eliminazione.
Legge n. 69/2005, art. 22, comma 5
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi all'annullamento e alla cessazione della misura cautelare; la Cancelleria è stata attivata per le comunicazioni opportune.
Codice di procedura penale, art. 626
Richiamato in relazione alle procedure di comunicazione e adempimenti successivi alla decisione di annullamento; norma di riferimento per l'esecuzione delle formalità di rilascio.
Costituzione (artt. 3 e 24)
Invocate dalla difesa nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento nei diritti di difesa; la Cassazione non ha risolto il profilo sostanziale, avendo annullato per motivi processuali relativi alla sostituzione del mandato.
Massime di principio
- Se il mandato di arresto europeo viene revocato e sostituito da un nuovo mandato collegato a un diverso titolo cautelare prima della decisione di merito, la valutazione di legittimità e di coincidenza dei fatti va svolta dalla Corte di appello in primo grado di merito e non dalla Corte di Cassazione.
- La sostituzione del titolo su cui si fonda la richiesta di consegna non impedisce in assoluto la consegna, ma richiede che le modifiche intervengano prima della decisione del giudice di merito per garantire il pieno contraddittorio e l'esercizio dei diritti di difesa.
- Difetti formali del mandato (contenuto, identificazione del titolo cautelare, traduzioni) devono essere sollevati tempestivamente e, se necessario, la Corte destinataria deve chiedere integrazioni ai sensi dell'art. 16 L. n.69/2005; l'assenza di tali richieste può essere censurata in sede di merito.
- Questioni relative a traduzione e comprensione degli atti richiedono attenzione: l'uso di interpreti non ufficiali o di parti private per spiegare il contenuto può compromettere la validità degli atti e costituisce profilo rilevabile dalla difesa.
- Le impugnazioni fondate su presunti profili di illegittimità costituzionale derivanti da modifiche legislative (es. d.lgs. 10/2021) possono essere rilevanti, ma non escludono il primo controllo di merito che deve accertare la corrispondenza fra il nuovo titolo e loriginaria imputazione.
- In casi di cambiamento del titolo estradizionale, la difesa dovrebbe chiedere immediata verifica e integrazione documentale e segnalare tempestivamente tali cambiamenti alle autorità nazionali competenti per evitare decisioni basate su titoli non più efficaci.
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