Cassazione Penale, Sentenza n. 27504/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un'indagine su una società priva di effettiva struttura operativa ma formalmente coinvolta in un rilevante volume di operazioni commerciali, il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di un telefono cellulare e di un computer nella disponibilità dell'indagato, ritenendo astrattamente configurabili reati tributari connessi all'uso di fatture per operazioni inesistenti. Il Tribunale del riesame aveva prima annullato un primo sequestro per difetto di specificazione dei criteri di selezione dei dati informatici e dei tempi di estrazione; poi, a seguito di un nuovo decreto del PM che colmava tali lacune, aveva nuovamente accolto il riesame e ordinato la restituzione dei beni, escludendo il fumus commissi delicti. Il PM ha ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge per avere il Tribunale negato il fumus in relazione ai reati tributari, nonostante la fittizietà delle operazioni e la funzione probatoria del sequestro anche rispetto a una diversa qualificazione giuridica dei fatti; dall'altro, contraddittorietà della motivazione. La difesa ha depositato memorie opponendosi all'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui censurava la contraddittorietà della motivazione, perché tale doglianza investe la logicità del ragionamento e non è deducibile in sede di legittimità contro provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Ha invece accolto il motivo per violazione di legge: il Tribunale aveva erroneamente escluso il fumus commissi delicti limitandosi a valorizzare il reverse charge e la supposta neutralità fiscale delle operazioni, senza considerare che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il giudice deve verificare solo l'astratta configurabilità del reato e l'utilità del sequestro per acquisire elementi necessari alle indagini, anche quando la notitia criminis possa condurre a una diversa qualificazione giuridica dei fatti, inclusa quella di riciclaggio. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame del riesame.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Delimita i motivi deducibili in cassazione contro i provvedimenti cautelari reali: non è censurabile la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la violazione di legge.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Richiamato come fattispecie tributaria astrattamente contestata in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
art. 640 c.p.
Non è una norma direttamente contestata, ma il testo fa riferimento alla finalizzazione dell'indagine all'accertamento di reati tributari e alla qualificazione delle condotte; non emerge un'applicazione diretta della disposizione.
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro probatorio il giudice non deve compiere un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma verificare soltanto se la notitia criminis renda astrattamente configurabile il reato e se il vincolo sia utile all'acquisizione di prove non altrimenti acquisibili.
- Il sequestro probatorio è legittimo anche quando i beni servano ad accertare gli esatti termini della condotta e a consentirne la corretta qualificazione giuridica, in una fase investigativa connotata da fisiologica fluidità dell'imputazione.
- In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari reali non è deducibile il vizio di contraddittorietà o illogicità della motivazione, poiché l'art. 325 c.p.p. consente il ricorso solo per violazione di legge.
- L'esclusione del fumus commissi delicti non può fondarsi su una lettura anticipatamente definitoria della neutralità fiscale dell'operazione quando gli elementi di fatto denotano opacità dell'attività commerciale e possibili profili di illiceità diversi da quelli inizialmente ipotizzati.
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