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Sentenza

Sentenza del 05/02/2016 n. 2282 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 1987, sostenendo principalmente la nullità della notificazione dell'avviso di rettifica del 1992, presupposto della cartella, perché effettuata presso la sede sociale a una persona qualificatasi come incaricata a riceverla, in violazione dell'art. 145 c.p.c. Ha inoltre contestato la decisione della Commissione tributaria regionale con due motivi di ricorso per cassazione: uno relativo alla violazione di legge e uno relativo a un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, estraneo alle precedenti fasi processuali. Ha poi dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: il primo per la formulazione incongrua e generica del quesito di diritto, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c.; il secondo per la mancata formulazione del quesito di fatto richiesto dalla medesima norma. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.930 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche e alle società. Nel caso concreto, la questione sulla validità della notifica non è stata esaminata nel merito perché il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità del quesito di diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo fondato su questa disposizione è stato dichiarato inammissibile perché il quesito formulato non era specifico rispetto alla censura proposta.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consenteva di denunciare un vizio di motivazione della sentenza. Il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del quesito di fatto richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua disciplina, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi relativi alla violazione di legge e di un quesito di fatto per il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che tali requisiti non fossero stati rispettati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico, coerente e autosufficiente rispetto alla censura proposta; una richiesta generica di accertare se vi sia stata una violazione di legge può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto o di fatto, la sua omissione o formulazione inadeguata può impedire l'esame del merito, anche se la questione sostanziale potrebbe essere fondata.
  • È necessario individuare correttamente la parte contro cui si ricorre: un'amministrazione o un ente estraneo alle precedenti fasi del giudizio può essere dichiarato privo di legittimazione processuale nel giudizio di cassazione.
  • La Corte di cassazione può definire il processo per ragioni processuali senza valutare nel merito la validità della notificazione dell'atto tributario presupposto.
  • La soccombenza in cassazione può comportare la condanna al pagamento delle spese della parte resistente costituita.

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