Sentenza n. 6671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’AUSL di Bologna di accettare l’attestazione di esenzione dall’obbligo vaccinale della minore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la nota dell’AUSL di Bologna con cui era stata rifiutata l’accettazione dell’esenzione vaccinale della figlia minore. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017, sostenendo che la norma consentirebbe di ottenere l’attestazione da qualunque medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e che il TAR avrebbe introdotto una limitazione non prevista dalla legge. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per omessa valutazione della documentazione clinica prodotta a sostegno dell’esenzione e per difetto di motivazione. Con il terzo motivo hanno contestato la legittimità della circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017, deducendo eccesso di potere e violazione di legge. Con il quarto motivo, proposto per la prima volta in appello, hanno denunciato la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., sostenendo che il diritto alla salute individuale della minore avrebbe dovuto prevalere sull’interesse pubblico alla copertura vaccinale e invocando il principio di proporzionalità. Gli appellanti hanno inoltre chiesto il rinvio della trattazione, avendo nel frattempo presentato una richiesta di valutazione dell’esenzione alla pediatra di libera scelta della minore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il rinvio della pubblica udienza è ammesso solo in casi eccezionali e che la richiesta alla pediatra di libera scelta era tardiva, poiché l’AUSL aveva già indicato ai genitori, prima e dopo l’adozione dell’atto impugnato, di rivolgersi alla pediatra competente. L’eventuale successiva attestazione di esenzione avrebbe comunque costituito un fatto sopravvenuto, idoneo eventualmente a fondare un nuovo provvedimento amministrativo, ma non a determinare l’annullamento del diniego già impugnato. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017, che consente l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie in presenza di un accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 24 del d.P.R. n. 272/2000. Per i minori da zero a sei anni l’assistenza sanitaria è obbligatoriamente affidata al pediatra di libera scelta; pertanto, l’attestazione dell’esenzione deve provenire dal pediatra di libera scelta della minore, ossia dal medico di riferimento inserito nell’organizzazione sanitaria territorialmente competente, e non da un medico di medicina generale operante presso un’altra azienda sanitaria. L’alternatività tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta prevista dal d.l. n. 73/2017 non rimette agli interessati la scelta discrezionale del sanitario certificatore, ma deve essere determinata in base all’età della minore e, per le fasce successive, alla scelta assistenziale prevista dalla normativa. Il secondo motivo è stato respinto perché la documentazione clinica prodotta avrebbe potuto essere valutata dal pediatra di libera scelta competente, nell’esercizio di un apprezzamento tecnico-amministrativo non ancora compiuto dall’amministrazione, e non direttamente dal giudice. Il terzo motivo è stato respinto: la circolare ministeriale costituisce un supporto tecnico-operativo e un riferimento per l’attuazione del d.l. n. 73/2017, senza sostituirsi alla valutazione concreta del medico né comprimere la sua autonomia professionale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e comunque infondato. Non era ravvisabile un omesso bilanciamento tra tutela della salute individuale e interesse pubblico alla copertura vaccinale, poiché i genitori non si erano rivolti tempestivamente al pediatra competente per sottoporre alla sua valutazione le asserite reazioni avverse. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 4.000 euro, 2.000 euro per ciascuna amministrazione costituita.
Norme richiamate
art. 1, commi 1, 1-bis e 3, d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla l. n. 119/2017
Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
L’esenzione o il differimento dall’obbligo vaccinale richiedono un accertato pericolo per la salute, fondato su specifiche condizioni cliniche documentate e attestato dal sanitario competente in base alla disciplina sull’assistenza del minore. Per i minori da zero a sei anni l’attestazione deve provenire dal pediatra di libera scelta di riferimento.
art. 24 d.P.R. n. 272/2000
Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età; le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni devono essere effettuate in favore dei pediatri iscritti negli elenchi
La norma individua il pediatra di libera scelta quale sanitario obbligatoriamente competente per l’assistenza dei minori da zero a sei anni e concorre a definire il sanitario abilitato ad attestare le condizioni cliniche rilevanti ai fini dell’esenzione vaccinale.
art. 3 d.l. n. 73/2017, convertito dalla l. n. 119/2017
Disciplina gli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale e la documentazione richiesta per la frequenza dei servizi educativi e scolastici.
art. 3-bis l. n. 119/2017
Disciplina le modalità di comunicazione tra istituzioni scolastiche e aziende sanitarie territorialmente competenti in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione della causa in pubblica udienza è limitato ai casi eccezionali
La richiesta di rinvio deve essere valutata considerando sia le esigenze rappresentate dalla parte sia la ragionevole durata del processo; non è giustificata quando il fatto sopravvenuto è tardivo e comunque non inciderebbe direttamente sulla legittimità dell’atto impugnato.
artt. 3 e 32 Cost.
La tutela della salute individuale e l’interesse pubblico alla copertura vaccinale devono essere considerati nel procedimento di applicazione dell’obbligo vaccinale; tuttavia, il bilanciamento non può essere invocato per eludere l’accertamento sanitario affidato al pediatra di libera scelta competente.
Circolare Ministero della salute prot. n. 0025233 del 16 agosto 2017
L’omissione o il differimento devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni
La circolare costituisce un supporto tecnico-operativo per l’applicazione del d.l. n. 73/2017 e orienta gli operatori sanitari, senza imporre una valutazione astratta e senza sostituire l’apprezzamento concreto del medico.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione o del differimento dall’obbligo vaccinale dei minori, l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017 deve essere interpretato in combinato disposto con la disciplina sull’assistenza pediatrica: per i minori da zero a sei anni l’attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dal pediatra di libera scelta cui il minore è affidato presso l’azienda sanitaria competente.
- L’alternatività tra medico di medicina generale e pediatra di libera scelta prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 73/2017 non attribuisce ai genitori la facoltà di scegliere liberamente il sanitario certificatore; il sanitario competente è individuato in base all’età del minore e, per le fasce nelle quali ciò è consentito, al regime assistenziale concretamente prescelto.
- La documentazione clinica prodotta a sostegno dell’esenzione vaccinale non determina autonomamente l’esonero dall’obbligo, ma deve essere valutata dal medico di libera scelta competente, cui spetta l’accertamento tecnico delle condizioni cliniche e del pericolo per la salute.
- L’eventuale attestazione di esenzione rilasciata dopo l’adozione del diniego impugnato costituisce un fatto sopravvenuto che può imporre una nuova valutazione amministrativa, ma non incide retroattivamente sulla legittimità del precedente provvedimento.
- Una circolare ministeriale recante indicazioni operative per l’attuazione della normativa vaccinale può fungere da supporto tecnico-operativo per le aziende sanitarie e per i medici, senza trasformarsi in una valutazione vincolante del caso concreto né comprimere l’autonomia dell’accertamento sanitario.
- La richiesta di rinvio della pubblica udienza è ammissibile solo in casi eccezionali e può essere respinta quando il fatto sopravvenuto è tardivo, non è decisivo per la legittimità dell’atto impugnato e la controversia è già matura, anche considerando l’interesse pubblico alla celere definizione del giudizio.
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