Cassazione Penale, Sentenza n. 8917/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cestaro ha impugnato la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della Soc. Coop. "Oliver". Ha dedotto: (i) violazione di legge e carenza di requisito soggettivo in relazione alla bancarotta fraudolenta impropria (art. 216 I. fall. in relazione all'art. 223 I. fall.); (ii) errata qualificazione del suo ruolo, contestando la qualità di "amministratore di fatto"; (iii) motivazione contraddittoria e illogica (art. 606 c.p.p., lett. e) e co.3) e, infine, (iv) la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larghissima parte la ripetizione delle censure già proposte e puntualmente disattese in appello, senza un confronto argomentato con la motivazione della corte territoriale, e costituissero una illegittima rivalutazione del compendio probatorio che non è consentita in sede di legittimità. In particolare: la qualificazione di Cestaro quale amministratore di fatto della "Oliver" è stata ritenuta correttamente motivata dall'appello, alla luce di plurimi indici (uso della struttura, controllo sulle forniture e fatture rinvenute, dichiarazioni di testi, uso del nome societario a vantaggio della sua ditta "Ippocampus"). La censura relativa alla bancarotta documentale era nuova e quindi inammissibile per essere proposta per la prima volta in Cassazione. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla gravità del ruolo e della condotta e non manifestamente illogico, anche alla luce della diversa posizione dei coimputati (che avevano concordato la pena). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice della crisi e dell'insolvenza (ex Legge Fallimentare)
art. 216 e art. 223 (I. fall. - bancarotta fraudolenta impropria e norme correlate), art. 219 (circostanze aggravanti)
Le norme sulla bancarotta fraudolenta vanno applicate in funzione della concreta funzione esercitata dalla persona, non della sola qualifica formale; l'accertamento dell'amministratore di fatto si fonda sugli indici di fatto e sulle condotte effettive.
Codice Penale
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
I criteri dell'art. 133 c.p. sono stati applicati per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta.
Codice di Procedura Penale
art. 606, lett. e) e co.3; art. 616 c.p.p.
Art. 606 lett. e): la Corte richiede motivazioni specifiche e un'effettiva contestazione della ratio della sentenza impugnata; co.3: censure nuove non possono essere introdotte in Cassazione. Art. 616: la parte che propone un ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende.
Decreto-Legge
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Regola la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; nella fattispecie il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i ricorsi che ripropongono pedissequamente le stesse critiche già dedotte e rifiutate in appello, senza confrontarsi con la motivazione, sono inammissibili.
- La qualifica di "amministratore di fatto" si determina sulle funzioni e sui comportamenti concreti posti in essere (uso della struttura societaria, controlli operativi, benefici economici), non sulla mera titolarità formale.
- Motivi sollevati per la prima volta in Cassazione (nuove questioni di fatto o di diritto non previamente dedotte) sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., co.3.
- Non è necessario che il giudice d'appello risponda punto per punto a ogni singolo argomento difensivo se il suo complessivo percorso motivazionale mostra di aver considerato e respinto implicitamente le obiezioni; l'omessa risposta non costituisce automaticamente vizio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato anche esclusivamente con la gravità della condotta e del ruolo svolto, senza che ciò configuri di per sé una motivazione illogica.
- L'instaurazione di un meccanismo fraudolento (es. impiego della società per procurare vantaggi ad altra impresa, omissione della tenuta delle scritture, distruzione di documenti) costituisce elemento forte per configurare responsabilità per bancarotta fraudolenta e per escludere attenuanti.
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