Cassazione Civile, Ordinanza n. 09636/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La Direzione Provinciale di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, determinava sinteticamente il reddito complessivo netto da assoggettare a IRPEF per l’anno 2008. La contribuente aveva impugnato l’atto e sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale avevano accolto le sue ragioni, respingendo l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, deducendo la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, sostenendo che la CTR avesse applicato indebitamente il cd. nuovo redditometro a un accertamento relativo all’anno 2008, quindi anteriore alla sua operatività, e che la disciplina della prova contraria fosse stata male interpretata.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione. L’Agenzia aveva espressamente indicato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 14 aprile 2016; poiché il ricorso era stato notificato il 20 maggio 2016, risultava decorso il termine breve di sessanta giorni. Di conseguenza, l’Agenzia avrebbe dovuto depositare, entro il termine dell’art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. Tale deposito non è avvenuto e la documentazione non è stata prodotta nemmeno dall’intimata, rimasta contumace. Per questo la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non si è difesa in cassazione; esclusa anche l’attestazione per il contributo unificato per l’amministrazione pubblica ricorrente.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del prelievo mediante accertamento sintetico del reddito
art. 38, commi 4 e 6, D.P.R. n. 600 del 1973
invocato nel secondo motivo per contestare l’applicazione della disciplina del redditometro e dei limiti alla prova contraria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicate come norme di inquadramento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova nel giudizio sull’accertamento sintetico
art. 22, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010
richiamato per affermare la non applicabilità del nuovo redditometro agli anni d’imposta anteriori al 2009
art. 369, comma 1, c.p.c.
norma decisiva: il ricorso deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione, pena improcedibilità
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiesta, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione se la notificazione è avvenuta
art. 372, comma 2, c.p.c.
richiamato come modalità alternativa di produzione documentale entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
art. 325, comma 2, c.p.c.
indicato quale termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione quando la sentenza sia stata notificata
art. 327, comma 1, c.p.c.
richiamato quale termine lungo di impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza
art. 370, comma 3, c.p.c.
richiamato per la produzione documentale da parte del resistente nei termini
art. 369, comma 3, c.p.c.
richiamato per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio in ipotesi particolari non rilevanti nel caso di specie
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come rito di trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la relativa attestazione per l’Agenzia fiscale ricorrente
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
consente la prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
richiamato in relazione al regime del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione e il ricorrente deve depositare, entro il termine dell’art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza con la relata di notifica.
- La mancata produzione della sentenza notificata, quando la notificazione risulti dagli atti o sia allegata dallo stesso ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione sia comunque nella disponibilità della Corte per iniziativa del resistente nei termini di legge.
- La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza costituisce un fatto processuale che vincola la parte e non può essere successivamente revocato o corretto per elidere le conseguenze processuali della mancata produzione documentale.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, la Corte non esamina i motivi di merito e non provvede sulle spese se la parte intimata non svolge difese.
- Per le amministrazioni pubbliche ricorrenti trova applicazione il regime della prenotazione a debito del contributo unificato, con esclusione dell’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
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