Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di un ufficio postale, di due assegni non trasferibili emessi dalla banca trattaria su provvista della compagnia assicuratrice, ma incassati da persona diversa dai beneficiari legittimi a seguito della contraffazione dell'intestazione. La compagnia ha chiesto il rimborso di quanto pagato, deducendo che il danno consistesse nella perdita delle somme addebitate per effetto dell'indebito pagamento. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; il tribunale, in appello, ha confermato il rigetto ritenendo non provato il danno, perché mancava la documentazione dell'ulteriore pagamento ai beneficiari reali. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 43 l. assegni, degli artt. 1218, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avrebbe omesso di esaminare la questione della diligenza del personale postale e che, accertato il pagamento a soggetto non legittimato, non occorresse provare altro, spettando alla controparte dimostrare la propria diligenza; 2) violazione degli artt. 83 e 84 d.P.R. 156/1973 e 1227, comma 1, c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per la mancata pronuncia sul concorso di colpa della compagnia in relazione all'invio per posta del titolo trafugato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati: ha affermato che, nell'azione di rimborso/risarcimento proposta dal traente o richiedente contro la banca trattaria o negoziatrice, il danno può consistere, nel caso di assegno di traenza, nella mera perdita dell'importo versato o addebitato a causa del pagamento indebito, senza necessità di provare un nuovo pagamento al beneficiario. Ha invece ritenuto non esaminabile in cassazione la questione della colpa della banca negoziatrice, perché il giudice di appello l'aveva assorbita nel rigetto per difetto di prova del danno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e perché, sul dedotto concorso di colpa, vi sarebbe stata acquiescenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la causa alla luce del principio sulla prova del danno e affronti le ulteriori questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 43 l. assegni
richiamato quale norma invocata per la responsabilità nel pagamento indebito di assegni; la Corte decide però principalmente sul riparto probatorio del danno e non ne sviluppa una lettura autonoma nel dispositivo
art. 1218 c.c.
richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento, in combinazione con la domanda di rimborso/risarcimento
art. 112 c.p.c.
richiamato a proposito del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova e all'allegata mancata considerazione delle risultanze istruttorie
art. 83 d.P.R. 156/1973
richiamato nel secondo motivo con riferimento all'invio postale del titolo e al concorso di colpa
art. 84 d.P.R. 156/1973
richiamato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina del servizio postale e al concorso di colpa
art. 1227, comma 1, c.c.
richiamato per l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare l'acquiescenza sul punto non devoluto in appello
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione
Massime di principio
- Nell'azione di rimborso o risarcimento per pagamento indebito di assegno non trasferibile, il danno può consistere nella perdita dell'importo addebitato o versato a seguito dell'illegittimo pagamento, senza che sia necessario dimostrare un successivo rinnovo del pagamento al beneficiario.
- Quando il beneficiario reale non ha ricevuto il pagamento, il pregiudizio patrimoniale è ravvisabile nella mancata liberazione del debitore dalla relativa obbligazione e nella sottrazione della provvista dal patrimonio dell'avente diritto.
- Se il giudice di merito assorbe una questione in una statuizione pregiudiziale, la questione assorbita non è esaminabile in cassazione; la sua trattazione resta riservata al giudice di rinvio dopo la cassazione della decisione assorbente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la censura, anche se accolta, non potrebbe procurare alcuna utilità giuridica alla parte che la propone.
- La mancata devoluzione in appello di una questione decisa in primo grado comporta acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c., con conseguente preclusione alla sua riproposizione in cassazione.
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