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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36279/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di patrocinio conferito a un avvocato per proporre appello contro una sentenza del Tribunale di Venezia. In primo grado il tribunale aveva condannato la cliente al pagamento del compenso professionale e aveva implicitamente rigettato la sua domanda riconvenzionale di risarcimento danni. In appello la corte territoriale ha invece accertato che il professionista non aveva adempiuto esattamente l'incarico, ritenendo colposa la mancata proposizione dell'appello entro il termine, nonostante l'esistenza di un incarico già perfezionato e la disponibilità di tempo ritenuta sufficiente; ha quindi escluso il compenso e condannato il legale al risarcimento del danno pari alla maggiore somma che la cliente aveva dovuto pagare alla controparte. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di fatti e documenti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che vi fosse impossibilità materiale di predisporre e notificare l'appello nei ristretti termini, a causa delle scelte e della condotta della cliente, e deducendo altresì, in modo generico, il richiamo all'art. 1227, secondo comma, c.c. e al mancato esame di una questione ex art. 348-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non individuasse uno o più specifici fatti storici decisivi omessi dal giudice di merito, ma mirasse a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione complessiva dell'accertamento di fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la questione relativa all'art. 348-bis c.p.c. era superata dalla scelta della corte d'appello di esaminare il merito e che il richiamo all'art. 1227, secondo comma, c.c. era troppo generico e comunque fondato su una ricostruzione alternativa dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è deducibile solo se si indica uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La deduzione del mancato esame dell'eccezione è irrilevante quando il giudice d'appello ha comunque affrontato il merito dell'impugnazione, superando la questione di ammissibilità.

  • art. 1227, secondo comma, c.c.

    Il richiamo è inidoneo se formulato in modo generico e se presuppone una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua puntualmente un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito.
  • Non è consentito utilizzare il vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione complessiva delle prove o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione del concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. richiede una specifica allegazione e non può risolversi in un mero dissenso sulla ricostruzione fattuale compiuta dalla sentenza impugnata.
  • Le questioni sull'ammissibilità dell'appello restano prive di rilievo in cassazione se il giudice di secondo grado ha deciso comunque il merito dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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