Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1078 del 2025: - del provvedimento di diniego della compatibilità paesaggistica, Rif. N. 2025 _0110_1313_GUSELLA GLORIA_DECRETO Rif. SUE/SUAP/:GSLGLR90L56G224B-31012025-1521_11233 Prot. 0056474 del 03/02/2025 avente ad oggetto: “Comune di GALZIGNANO TERME Lavori di MODIFICHE INTERNE, PROSPETTICHE E DI SEDIME DI FABBRICATO RESIDENZIALE Accertamento di compatibilità paesaggistica - D.lgs. 22.01.2004 n. 42, Artt. 167, 181” notificato alla PEC del Tecnico in data 6 maggio 2025 nonchè di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente connesso per ragioni di presupposizione e/o pregiudizialità, anche se, allo stato, non ancora conosciuti da parte della ricorrente ed avverso i quali ci si riserva la più ampia facoltà di interporre motivi aggiunti di ricorso ivi compresi i seguenti (con facoltà di altri impugnarne ed indicarne all'esito di eventuali istanze di accesso atti): a) il parere della Commissione Tecnica del Parco Colli emesso in data 2 aprile 2025; b) il parere vincolante della competente Sopraintendenza. quanto al ricorso n. 1955 del 2025: per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto: “VIG.2024_0008_GUSELLA GLORIA Verbale per violazione dell'art. 34 della L.R. 38/1989 - art. 14 delle N.A. di Piano Ambientale Natura dell'infrazione: realizzazione opere in assenza di autorizzazione, con imposizione del ripristino” a firma del Direttore dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei notificato alla PEC del Tecnico in data 11 agosto 2025; e di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente connesso per ragioni di presupposizione e/o pregiudizialità, anche se, allo stato, non ancora conosciuti da parte della ricorrente ed avverso i quali ci si riserva la più ampia facoltà di interporre motivi aggiunti di ricorso.

Giustizia amministrativa202501955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e conseguente ordine di rimessione in pristino per opere edilizie realizzate in totale difformità dal titolo edilizio e paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente era subentrata nella proprietà di un fabbricato autorizzato con permesso di costruire per la parziale demolizione e ricostruzione, con ampliamento e spostamento di sedime, di un edificio a un solo piano. In corso d'opera realizzava invece un manufatto diverso per sedime, sagoma, altezza, prospetti e volume, composto da due piani fuori terra. Il Comune accertava le difformità, sospendeva i lavori e successivamente negava una variante edilizia, provvedimento non impugnato. La ricorrente presentava quindi istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, respinta dall'Ente Parco perché le opere non rientravano nei casi tassativi di sanatoria paesaggistica. Contro il diniego la ricorrente deduceva violazione delle garanzie partecipative, in particolare omessa comunicazione del preavviso di rigetto, e difetto di motivazione. Con separato ricorso impugnava l'ordine di rimessione in pristino, deducendone esclusivamente l'illegittimità derivata dal diniego presupposto.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Il ricorso contro il diniego di compatibilità paesaggistica è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente non aveva impugnato il diniego della variante edilizia: nelle aree vincolate sono necessari sia il titolo edilizio sia quello paesaggistico, e l'eventuale rilascio di uno non comporta il rilascio dell'altro. In ogni caso il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. L'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 consente l'accertamento postumo solo per ipotesi tassative e, in particolare, non quando l'intervento abbia creato nuovi volumi o superfici utili o aumentato quelli legittimamente realizzati. La realizzazione di un piano ulteriore aveva prodotto nuovo volume e nuova superficie, sicché il diniego aveva natura vincolata. Per tale ragione l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non era invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché il diniego richiamava adeguatamente gli atti istruttori e l'art. 167, comma 4. Il ricorso contro l'ordine di rimessione in pristino è stato respinto, non essendo configurabile illegittimità derivata in assenza di vizi dell'atto presupposto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

    La sanatoria paesaggistica postuma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dalla norma; la creazione di nuovi volumi o superfici impedisce il rilascio dell'accertamento di compatibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento, dovendosi verificare l'effettivo pregiudizio arrecato al privato e l'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale non invalida il provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi, nella specie per connessione oggettiva e soggettiva.

Massime di principio

  • Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la realizzazione dell'opera richiede cumulativamente il titolo edilizio e l'assenso paesaggistico; il rilascio o la possibile acquisizione di uno dei due titoli non sostituisce l'altro, e il diniego del titolo edilizio priva di interesse concreto l'impugnazione del diniego paesaggistico relativo alla medesima opera.
  • L'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 è consentito esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dalla legge e non è rilasciabile quando l'intervento abusivo abbia creato nuovi volumi o superfici utili, anche se l'incremento è di modesta entità.
  • Quando la sanatoria paesaggistica è preclusa in modo vincolato dalla creazione di nuovi volumi o superfici, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del diniego se è certo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L'ordine di rimessione in pristino non è affetto da illegittimità derivata se l'atto presupposto, costituito dal diniego di compatibilità paesaggistica, è immune dai vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.