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Sentenza

Sentenza n. 348/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.168 del 24 giugno 2019, con la quale, in accoglimento di un ricorso volto all’accertamento del silenzio-inadempimento, veniva imposto al Ministero dell’Interno di definire il procedimento avviato con l’istanza del 4 settembre 2017 presentata dal medesimo, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e del correlativo equo indennizzo nonché per l’esecuzione della sentenza TAR Abruzzo-Pescara, n.8 del 2026, di accoglimento del gravame volto del pari all’ottemperanza del giudicato formatosi sulla pronuncia predetta del TAR Abruzzo-Pescara n.168 del 24 giugno 2019, con accertamento dell’obbligo di provvedere sulle istanze del 4 settembre 2017 e del 2 ottobre 2018, del diritto di accesso agli atti di cui alla domanda del 21 marzo 2025, con declaratoria di nullità degli atti violativi del giudicato.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamenti asseritamente violativi del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 2019 e della successiva sentenza n. 8 del 2026, relativi all'obbligo di provvedere sulle istanze di riconoscimento della causa di servizio, equo indennizzo e accesso agli atti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 24 giugno 2019, che aveva imposto al Ministero dell'Interno di definire il procedimento avviato con l'istanza del 4 settembre 2017 relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e del correlativo equo indennizzo. Il ricorso era altresì volto all'esecuzione della sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 8 del 2026, che aveva già accolto un precedente gravame di ottemperanza, accertando l'obbligo di provvedere sulle istanze del 4 settembre 2017 e del 2 ottobre 2018 e il diritto di accesso agli atti richiesti il 21 marzo 2025, con declaratoria di nullità degli atti violativi del giudicato. Sono state dedotte violazioni del d.P.R. n. 461 del 2001, della l. n. 241 del 1990, del d.lgs. n. 166 del 2010, del d.P.R. n. 445 del 2000, di disposizioni del codice penale e del codice civile, nonché di norme costituzionali, oltre a eccesso di potere per errore di fatto, violazione del giudicato, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto, depositando documentazione. In camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Il nuovo ricorso è stato ritenuto sovrapponibile al precedente gravame già definito con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 8 del 2026, quanto alle parti, al petitum e alla causa petendi, cioè con riferimento alle parti processuali, alle domande proposte e ai motivi posti a loro fondamento. La declaratoria di inammissibilità è stata giustificata dall'esigenza di evitare la duplicazione dei giudizi e il rischio di formazione di giudicati contrastanti, in coerenza con il criterio di economia dei mezzi processuali. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 461/2001

    La norma è stata richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nel procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 14 d.P.R. n. 461/2001

    La norma è stata richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nel procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • artt. 3, 10, 22 e 24 l. n. 241/1990

    Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente in relazione alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e al diritto di accesso.

  • art. 198 d.lgs. n. 166/2010

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 59 d.P.R. n. 445/2000

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 479 e 480 c.p.

    Le disposizioni penali sono state richiamate dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 2699, 2700 e 2909 c.c.

    Le disposizioni civilistiche sono state richiamate dal ricorrente, anche in relazione agli effetti del giudicato.

  • artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

    Le norme costituzionali sono state richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure dedotte.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    È stato richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile per violazione del ne bis in idem un nuovo ricorso che riproduca un precedente giudizio già definito, quando vi sia identità delle parti, del petitum e della causa petendi.
  • Nel processo amministrativo, il ne bis in idem impedisce la duplicazione di giudizi aventi il medesimo oggetto sostanziale e gli stessi motivi, anche quando siano formalmente qualificati come nuove domande di ottemperanza.
  • Il divieto di duplicazione dei giudizi risponde all'esigenza di evitare il rischio di giudicati contrastanti e di garantire l'economia dei mezzi processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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