Cassazione Penale, Ordinanza n. 28974/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la condanna già pronunciata in appello per il delitto di evasione e la statuizione di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione, proponendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e in parte del tutto generici, senza confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e presupposto del ricorso.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla ricorrente per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione di merito.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censura ritenuta inammissibile per genericità e riproposizione di deduzioni già esaminate.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza offrire specifiche ragioni di critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze in materia di valutazione delle prove devono misurarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di contestazioni già svolte in precedenza non consente il sindacato di legittimità.
- Le censure sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con gli argomenti della sentenza, altrimenti sono dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28900/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28901/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28904/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28909/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28912/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28913/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →