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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17141/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

Tre comproprietarie avevano convenuto in giudizio diversi contitolari di alcuni stacchi di terreno e di un immobile rurale, chiedendo di essere dichiarate esclusive comproprietarie per intervenuta usucapione. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, su impugnazione di uno dei convenuti, aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo non dimostrato che le attrici avessero posseduto il bene in modo incompatibile con il compossesso altrui, cioè ad excludendum. Le ricorrenti per cassazione deducevano l'omesso esame di un fatto decisivo e contestavano la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, sostenendo che la prova testimoniale e uno scritto attribuito a una delle parti avessero dimostrato il possesso esclusivo. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della motivazione di merito, censurando impropriamente l'apprezzamento delle prove e invocando in modo non consentito l'art. 116 c.p.c.; ha inoltre escluso che vi fosse omesso esame di un fatto decisivo, poiché la motivazione d'appello non era apparente né incomprensibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto correttamente richiamato dalla corte d'appello il principio secondo cui il comproprietario che invochi l'usucapione deve provare non solo il godimento esclusivo del bene, ma anche l'esclusione degli altri comproprietari mediante atti apertamente contrari al comune diritto, idonei a manifestare un possesso uti dominus e non più uti condominus. Le censure sollevate in cassazione sono state giudicate volte soltanto a sollecitare un riesame del merito e della prova, non consentito in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta solo perché si contesti la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in vizio di violazione di legge una critica alla valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'inammissibilità può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato per la funzione filtro e per l'inconsistenza delle impugnazioni infondate nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Parametra l'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il comproprietario che voglia usucapire il bene comune deve provare un possesso esclusivo non equivoco, incompatibile con il compossesso altrui, e quindi atti manifestamente diretti a escludere gli altri partecipanti dalla fruizione del bene.
  • La mera manutenzione del bene, la coltivazione, il percepimento dei frutti o altri atti di gestione tollerati non bastano, da soli, a dimostrare l'interversione del possesso da uti condominus a uti dominus.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo giudizio sul fatto e sulla prova; la censura deve denunciare un vero vizio di legittimità e non la semplice non condivisibilità della valutazione del merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso, o per motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per insufficienza motivazionale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la ricostruzione probatoria effettuata dal giudice di merito, salvo ipotesi di effettiva disciplina legale della prova disattesa.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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