Cassazione Penale, Sentenza n. 34301/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ravenna (28/05/2024) per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione/concorsualità ex art. 81 c.p.: essendo contestata la resistenza a quattro pubblici ufficiali, la pena sarebbe dovuta essere aumentata per il concorso formale e tale aumento non poteva essere inferiore a un terzo ai sensi dell'art. 81, comma quarto, trattandosi di imputata dichiarata recidiva reiterata specifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, applicando il principio secondo cui la condotta di resistenza diretta, nel medesimo contesto fattuale, contro piu' pubblici ufficiali integra concorso formale ai sensi dell'art. 81, comma 1 c.p.; ha rilevato la violazione di legge da parte del Tribunale che non aveva aumentato la pena. Procedendo direttamente al calcolo della pena ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., la Corte ha: preso la pena base di 6 mesi di reclusione, confermato l'aumento per recidiva a 10 mesi (come già fatto dal Tribunale), poi aumentato la pena per il concorso formale a 1 anno, 1 mese e 10 giorni; infine ha ridotto la pena per il rito abbreviato alla misura definitiva di mesi 8 e giorni 26 di reclusione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e rideterminato la pena.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di reati)
L'art. 81, comma 1, va interpretato nel senso che la condotta che usa violenza o minaccia per opporsi a piu' pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale integra concorso formale; il comma 4 stabilisce i limiti/minimi dell'aumento che, ove ricorra recidiva reiterata specifica, non puo' risultare inferiore a una certa misura (nella fattispecie calcolata in almeno mesi 3 e giorni 10).
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando il rinvio e' ritenuto superfluo, di procedere direttamente alla determinazione della pena nella sostituzione della decisione impugnata, senza rinviare il procedimento al giudice di merito.
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni); Sez.3, n. 32626 del 31/05/2019 (Panagiotopoulos)
La Sezione Unita ha affermato che la resistenza a piu' pubblici ufficiali nello stesso contesto fattuale integra concorso formale; la Sezione terza ha precisato la via di impugnazione percorribile dal Pubblico Ministero contro la sentenza pronunciata nel rito abbreviato quando si deducono vizi di diritto nella determinazione della pena.
Massime di principio
- La resistenza a piu' pubblici ufficiali, se consumata nello stesso contesto fattuale, va qualificata come concorso formale ai sensi dell'art. 81, comma 1 c.p., con consequente aumento di pena.
- Se e' riconosciuta la recidiva reiterata specifica, l'aumento previsto dall'art. 81, commi 1 e 4 c.p. non puo' essere ridotto sotto la soglia minima prevista e va calcolato prima delle eventuali riduzioni processuali.
- Il Pubblico Ministero puo' impugnare in cassazione la sentenza resa in rito abbreviato quando deduce violazioni di legge nella determinazione della pena; la Cassazione puo' annullare e, se opportuno, procedere direttamente alla riforma della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Ordine pratico per il calcolo della pena: determinare la pena base, applicare gli aumenti dovuti (es. recidiva, concorso formale), quindi applicare le riduzioni processuali (es. sconto per rito abbreviato).
- In situazioni analoghe e' importante valutare separatamente la natura della recidiva, la portata del numero dei pubblici ufficiali offesi e se la condotta costituisce un unico contesto fattuale, per capire se operi il concorso formale e come cumulare gli aumenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34290/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34292/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34294/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34295/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34296/2025 del 21/10/2025
- Sentenza penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34297/2025 del 21/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →