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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27149/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 13/03/2024 che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la decorrenza e la scadenza della pena da espiare (fissando la scadenza al 24/10/2027 anziché al 04/11/2027 o al 21/01/2023 come chiesto) e ha rifiutato, in parte, la detrazione per fungibilità del periodo di presofferto di sette anni, undici mesi e un giorno. D'Agostino deduce violazione di legge (artt. 78 c.p., 648, 649, 657, 671 c.p.p., 581 c.p.p.) e vizio di motivazione per mancata risposta alle censure, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso un'ordinanza precedente (08/05/2023) che aveva riconosciuto la continuazione fra alcuni reati e che la correzione del 07/06/2023 sarebbe stata ignorata, con conseguente aggravamento della durata della pena per mancata detrazione del presofferto.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto regolare l'impugnazione (escludendo l'obbligo del mandato speciale per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione) e ha dichiarato infondati i motivi sostanziali. La Corte ha confermato che la norma sulla "fungibilità" (art. 657 c.p.p.) impedisce di detrarre periodi di detenzione subiti prima della commissione di reati successivi anche se poi unificati in sede esecutiva; ha richiamato la costante giurisprudenza e la giurisprudenza costituzionale che legittimano il limite temporale della fungibilità. Ha affermato la correttezza dei cosiddetti "cumuli parziali" adottati dal giudice dell'esecuzione e la necessità, nei reati continuati composti da episodi in tempi diversi, di "scindere" il continuato per determinare la parte di pena fungibile. Inoltre la doglianza sulla presunta violazione dell'ordinanza del 07/06/2023 è stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata (determinazione del 30 anni complessivi e correzione materiale non mutante la sostanza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 78 codice penale

    Riferimento al principio moderatore della pena: la Corte ritiene che tale principio non possa essere invocato per elidere il divieto di fungibilità previsto dall'art. 657 c.p.p., quando il periodo di detenzione è anteriore alla commissione dei reati successivi

  • art. 657 codice di procedura penale

    comma 4 citato in motivazione

    Stabilisce il limite temporale della fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta senza titolo: non è detraibile la detenzione subita prima della commissione del reato per il quale si esegue la pena; la Corte conferma la piena applicabilità della norma anche in presenza di unificazione in sede esecutiva

  • art. 648 codice di procedura penale

    Richiamato nell'insieme delle norme processuali rilevanti alla determinazione della pena e dei cumuli; non è stato interpretato in modo autonomo nel provvedimento oltre alla sua funzione nel sistema dei titoli esecutivi

  • art. 649 codice di procedura penale

    Analogamente richiamato come norma del rito esecutivo inerente l'esecuzione di pene concorrenti; nessuna interpretazione derogatoria rispetto all'art. 657 è stata accolta

  • art. 671 codice di procedura penale

    Norma sull'unificazione in sede esecutiva: la Corte afferma che l'unificazione ex art. 671 non elide il limite alla fungibilità dettato da art. 657 c.p.p.; dunque l'unificazione non consente di rendere fungibile pena sofferta anteriormente alla commissione di reati successivi

  • art. 581 codice di procedura penale (commi 1-ter e 1-quater)

    Le formalità introdotte sui commi 1-ter e 1-quater (es. mandato speciale per ricorso in alcuni casi di assenza) non si applicano ai ricorsi per cassazione avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione; pertanto non era richiesto il mandato speciale per il ricorso in oggetto

  • artt. 666 e 127 codice di procedura penale

    Riferimento al rito camerale dell'esecuzione: la Corte sottolinea che le norme sul procedimento in assenza e le formalità ad esso connesse non sono applicabili al rito camerale disciplinato da tali articoli

  • art. 610 codice di procedura penale (comma 5-bis)

    Richiamato per la procedura de plano in caso di inadempienze formali del ricorso; la Corte spiega che le formalità di cui all'art. 581, ove non applicabili, non comportano automaticamente l'inammissibilità del ricorso per i provvedimenti di esecuzione

  • Costituzione, artt. 3, 13, 27

    Richiamati nella giurisprudenza e nella dottrina: la Corte ricorda che la limitazione della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. non è ritenuta contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, libertà personale e finalità rieducative della pena, come già affermato dalla Corte Costituzionale

Massime di principio

  • La detrazione della custodia cautelare o della pena sofferta "sine titulo" è consentita solo se tale periodo è anteriore o relativo al reato per il quale si esegue la pena; non è possibile imputare detenzioni pregresse a reati commessi successivamente, neppure quando i reati vengano poi unificati in sede esecutiva
  • Nei casi di reato continuato composto da episodi temporalmente distinti occorre "scindere" il continuato per individuare le parti commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e determinare la quota di pena effettivamente fungibile
  • L'unificazione dei titoli in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) non annulla il limite di fungibilità stabilito dall'art. 657 c.p.p.; i cumuli parziali sono legittimi quando rispecchiano le date di consumazione degli episodi
  • Per i ricorsi avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione non si applicano le formalità del mandato speciale previste per alcuni casi di procedimento in assenza: pertanto non sempre è necessario il mandato speciale per proporre ricorso in Cassazione contro ordinanze esecutive
  • Le doglianze generiche o che non evidenziano errori sostanziali e specifici nella motivazione del giudice dell'esecuzione sono spesso inammissibili o destinate a essere rigettate; l'atto di impugnazione deve contestare in termini precisi e motivati le scelte di calcolo dei cumuli e la determinazione della decorrenza della pena

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