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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22976/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma o la riforma delle condanne pronunciate in appello relative a più capi di imputazione riconducibili, a vario titolo, alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata e altri delitti aggravati dal "metodo mafioso". Le doglianze principali erano: vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; omissione di esclusione della recidiva; erronea qualificazione di talune condotte (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs estorsione); errata valutazione del danno da estorsione (quantificare il danno nell'importo ottenuto, 300 euro, invece che nel valore del bene asportato); carenza della prova in ordine alla partecipazione individuale a specifiche azioni delittuose (in particolare per i reati commessi in gruppo); critica sulla valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni; contestazione dell'aggravante dell'associazione armata e dell'aggravante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. (danno di modesta entità/attenuante). Inoltre, alcuni ricorrenti che avevano definito il giudizio di appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p. contestavano la dosimetria della pena e la valutazione degli aumenti per continuazione/recidiva.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Vittorio Puglisi, Fausto Russo e Marco Brischetto (che avevano definito l'appello con patteggiamento/accordo ex art. 599-bis), condannandoli al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende. Ha rigettato, nel resto, i ricorsi di Giovanni Recupero e di Giuseppe Saitta (condannandoli alle spese). Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Antonino Cosentino limitatamente all'errata valutazione della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. (la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale aveva rapportato la valutazione al danno da furto e non al danno da estorsione, costituito dalla somma effettivamente ottenuta pari a 300 euro); per tale profilo la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame sull'applicabilità dell'attenuante. Per il resto i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis, limita la propria cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia; le doglianze concernenti questioni abbandonate con la rinuncia (es. insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi di valutazione della prova) risultano inammissibili in Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La relativa verifica di proscioglimento non è sindacabile quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello in sede di patteggiamento in appello; il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento su tale base se il motivo è stato abbandonato.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena: la Corte osserva che la motivazione è meno stringente quando la pena concreta si avvicina al minimo edittale e, nel caso di accordo fra le parti sulla misura, la discrezionalità del giudice del merito sulla dosimetria è difficilmente sindacabile in Cassazione se non è illegale o manifestamente illogica.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante relativa alla lieve entità del danno (o circostanza attenuante correlata al danno) deve essere valutata in relazione al danno prodotto dal reato di cui si procede (per l'estorsione, il profitto ottenuto mediante la minaccia), non sulla base del valore del bene sottratto in altro titolo (furto). La Cassazione ha annullato sulla base di un errore di coordinamento tra danno considerato e reato contestato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che la partecipazione all'associazione mafiosa può essere provata anche attraverso dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri di contiguità/relazioni tra soggetti: il ruolo dinamico e la stabile compenetrazione nell'organizzazione (più che il mero "status") sono elementi decisivi. Inoltre, la responsabilità per reati aggravati dal "metodo mafioso" può estendersi ai concorrenti anche se alcuni sono stati assolti dal reato associativo; l'aggravante è di natura oggettiva e si applica anche al concorrente.

  • art. 629 cod. pen.

    la norma incriminatrice recita "con altrui danno"

    Nel delitto di estorsione il danno è costituito dal profitto ingiusto ottenuto mediante la minaccia; dunque la valutazione (anche ai fini di attenuanti) deve considerare l'importo effettivamente ottenuto e gli effetti plurioffensivi della condotta.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle prove: la Cassazione ricorda che contestazioni sulla valutazione puntuale della prova non sono deducibili in Cassazione tramite il motivo per violazione di legge quando non si tratti di vizio che determini nullità o inutilizzabilità; tuttavia il contenuto di intercettazioni fra terzi può costituire prova diretta se valutato con criteri di linearità logica.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    I principi di giudizio e di valutazione della prova son richiamati ma non sono sindacabili in Cassazione se la deduzione è formulata come mera critica del valore probatorio senza far emergere una violazione di norme processuali che comporti invalidità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti e forme di deducibilità dei motivi in Cassazione: la Corte ricorda che non tutte le doglianze di merito o di valutazione probatoria sono ammissibili in cassazione; per esempio, violazioni di regole di valutazione della prova non comportano automaticamente deducibilità ex art. 606 lett. c) se non sono associate a nullità o inutilizzabilità.

  • art. 81 cod. pen.

    Principi sul cumulo delle pene e limiti di proporzione tra pena principale e pene per reati satellite: la Corte verifica che non sia stato operato un cumulo illecito o un surrettizio cumulo materiale.

Massime di principio

  • Quando l'imputato definisce l'appello con un concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi diversi dalla determinazione della pena, le doglianze abbandonate risultano inammissibili in Cassazione: non è possibile censurare in sede di legittimità questioni di merito che erano state espressamente rinunciate.
  • Nella determinazione della pena il giudice è tenuto a motivare, ma l'obbligo motivazionale si attenua se la pena concreta è molto prossima al minimo edittale o è frutto di un accordo tra le parti; in assenza di illegittimità o manifesta illogicità la dosimetria rimane difficile da riformare in Cassazione.
  • Nell'estorsione il danno da rapportare (anche ai fini delle attenuanti) è il profitto indebito effettivamente ottenuto mediante la minaccia: la valutazione del danno non può essere confusa con il valore del bene oggetto di furto in altra fattispecie.
  • La presenza sul luogo del reato, se non meramente casuale e se funzionale a dare impulso o senso di sicurezza agli autori, può costituire elemento idoneo a configurare il concorso nel reato estorsivo; la compartecipazione può risultare anche da contiguità e rapporti con altri membri del gruppo.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" (o altre aggravanti di natura oggettiva) può estendersi ai concorrenti anche se alcuni non sono stati dichiarati partecipanti all'associazione: per l'aggravante oggettiva è decisivo l'impiego di modalità di intimidazione tipiche della mafia, non la posizione associativa formale dell'autore.
  • Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e intercettazioni fra terzi possono costituire prova adeguata della partecipazione e del ruolo attivo nell'organizzazione, purché il giudice effettui una valutazione complessiva e coerente della loro attendibilità e dei riscontri.
  • Le doglianze generiche o che non si confrontano specificamente con tutte le ragioni decisorie indicate in motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate: è necessario un confronto puntuale con le ratio decidendi della sentenza impugnata.

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