Sentenza n. 290/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 12.8.2024 e i (primi) motivi aggiunti depositati il 14.1.2025: - del permesso di costruire n. 7/2023 rilasciato in data 08.02.2023 in favore dell’impresa Alfa s.r.l. dal Responsabile del Servizio SUE – SUAP del Comune di Trani, per la demolizione di un edificio esistente e successiva ricostruzione con ampliamento della volumetria sito in Trani tra il lungomare Cristoforo Colombo n. 70 e la via Zara, censito al NCEU al fg. 25, p.lla n. 52, sub 1, 2 e 3 ricadente in zona residenziale di completamento B/21 del vigente P.U.G. comunale ai sensi dell’art. 4 della l.r. Puglia n. 14/2009; - della determinazione n. 574 del 26.04.2023 [rectius: n. 1301 del 21.08.2023] a firma del Dirigente ad interim dell’Area urbanistica demanio e ambiente del Comune di Trani, con cui è stato concluso, archiviandolo, l’avviato procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, del p.d.c. n. 7/2023 e della pregressa determinazione dirigenziale n. 1301 del 21.08.2023 [rectius: n. 574 del 26.04.2023] di avvio del medesimo procedimento a firma del precedente dirigente, nonché della (non conosciuta) determinazione dirigenziale n. 1174 del 27.07.2023 con cui è stata disposta una proroga di quarantacinque giorni per la conclusione del procedimento di autotutela; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, in quanto lesivo, ivi compresi, in particolare, la relazione istruttoria del 24.01.2023 a firma del Responsabile del Servizio SUE – SUAP del Comune di Trani e la nota apposta in calce a mani in data 08.02.2023 dallo stesso funzionario, il parere tecnico endoprocedimentale previsto dalle NTA del PAI reso l’8 febbraio 2023 da parte del medesimo Responsabile SUE - SUAP, le note comunali prot. n. 33073 del 06.06.2023 e prot. n. 38355 del 30.06.2023 relative alla sostituzione di tale funzionario quale responsabile del procedimento di autotutela per asserita “incompatibilità”, nonché la relazione tecnica di servizio del 04.08.2023 assunta al protocollo comunale in data 07.08.2023 con il n. 46297 ancorché redatta a seguito di sopralluogo svoltosi il 5.05.2023; per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 3.6.2025, oltre agli atti già impugnati con i precedenti ricorso introduttivo e motivi aggiunti: - del permesso di costruire n. 23/2024 rilasciato in variante al suddetto p.d.c. n. 7/2023 dal Dirigente dell’Area IV – urbanistica demanio e ambiente del Comune di Trani con nota prot. n. 0073567 del 19.11.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in quanto lesivo, ivi compresa, in particolare, la relazione istruttoria del 12.11.2024 prot. n. 0071922 a firma del tecnico istruttore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 7/2023 per demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, determinazione di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela e successivo permesso di costruire n. 23/2024 in variante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato a un’impresa per la demolizione e ricostruzione di un edificio con ampliamento, nonché l’archiviazione del procedimento di autotutela avviato dal Comune e, con secondi motivi aggiunti, il successivo permesso in variante. Ha dedotto, in particolare, l’illegittimità della volumetria assentita, la violazione della normativa regionale sul c.d. piano casa, degli strumenti urbanistici e dei parametri edilizi, l’illegittimità del rilascio del titolo nonostante la pendenza del giudizio di costituzionalità sulla normativa regionale applicata, l’illegittimità dell’archiviazione dell’autotutela dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023 e l’incompletezza dell’istanza edilizia alla data del 31 dicembre 2022. Quanto al permesso in variante n. 23/2024, ha contestato il cumulo di diversi incrementi volumetrici premiali e la mancata tempestiva presentazione della relativa richiesta. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione e di interesse e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse del ricorrente a impugnare il titolo edilizio originario. La posizione di proprietario di immobili posti dirimpetto, separati da pochi metri e collegati da una stabile vicinitas, era qualificata anche dal concreto pregiudizio potenziale alla veduta panoramica, al valore degli immobili, alla luce, all’aria e al contesto urbanistico. Il ricorrente era inoltre legittimato a contestare l’archiviazione del procedimento di autotutela, poiché il Comune aveva concretamente avviato e concluso un procedimento di riesame non meramente confermativo. Tuttavia, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente avesse acquisito già nel marzo 2023, presso un’agenzia immobiliare, conoscenza sufficiente dell’intervento, della sua localizzazione e delle caratteristiche progettuali, essendo proprietario di immobili nelle immediate vicinanze. L’istanza di accesso del dicembre 2023 e la successiva impugnazione non potevano quindi differire artificiosamente il termine decadenziale. In materia edilizia, quando si contestano profili relativi a consistenza, volumetria o modalità dell’intervento, il termine decorre dal momento in cui l’opera raggiunge uno stadio tale da rendere percepibili le sue caratteristiche essenziali, o comunque dal completamento dei lavori; nel caso concreto, la conoscenza era già anteriore e comunque non poteva essere posticipata oltre l’ultimazione dei lavori. I secondi motivi aggiunti, diretti contro il permesso di costruire in variante n. 23/2024, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Lo stesso ricorrente aveva affermato che la variante non modificava sagoma né altezza dell’edificio; il nuovo titolo, lasciando invariata la volumetria premiale già assentita e autorizzando un ulteriore incremento senza incidere su sagoma e altezza, non determinava un pregiudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello derivante dal titolo originario. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.
Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività.
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
art. 43 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per qualificare i secondi motivi aggiunti diretti contro il titolo edilizio in variante.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Comune aveva avviato un procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, poi archiviato; il giudice ha ritenuto impugnabile la relativa determinazione poiché il potere di autotutela era stato concretamente esercitato.
art. 4 l.r. Puglia n. 14/2009
Costituiva la base normativa regionale del permesso di costruire originario per demolizione, ricostruzione e ampliamento.
art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 14/2009
È stato invocato con riferimento alla necessità che la domanda edilizia fosse completa entro il termine previsto dalla disciplina regionale.
art. 20 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dalla controinteressata per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di definire il procedimento edilizio nei termini di legge.
art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2011
Costituiva, insieme alla disciplina regionale, la base normativa del successivo incremento volumetrico assentito con il permesso in variante.
art. 12, comma 1, l.r. Puglia n. 13/2008
Costituiva la base normativa regionale dell’incremento volumetrico autorizzato con il permesso in variante.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
È stato richiamato per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione della controinteressata.
Massime di principio
- La vicinitas non determina automaticamente l’interesse a ricorrere contro un titolo edilizio: alla contiguità fisico-territoriale deve accompagnarsi la dimostrazione di un pregiudizio concreto, qualificato e differenziato, quale la compromissione della veduta, della luce, dell’aria, del valore dell’immobile o del contesto urbanistico.
- L’impugnazione di un titolo edilizio è ammissibile anche da parte del proprietario non confinante quando gli immobili siano posti in posizione dirimpettaia e separati da una distanza minima, purché tale rapporto territoriale sia accompagnato da una concreta interferenza dell’intervento sulla posizione del ricorrente.
- Quando l’amministrazione avvia d’ufficio un procedimento di autotutela e lo conclude con una valutazione non meramente confermativa del titolo edilizio, il vicino legittimato a impugnare il titolo originario ha anche interesse a contestare la determinazione conclusiva del procedimento di riesame.
- Il termine per impugnare un titolo edilizio non può essere artificiosamente differito mediante una tardiva istanza di accesso quando il terzo abbia già acquisito conoscenza sufficiente dell’intervento, della sua localizzazione e delle sue caratteristiche essenziali. Per le censure relative a consistenza, volumetria o modalità dell’opera, il termine decorre dalla conoscenza dell’intervento in uno stadio che renda percepibili tali elementi, comunque non oltre il completamento dei lavori.
- È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione di un titolo edilizio in variante quando il ricorrente non deduca, e anzi escluda, che la variante abbia prodotto un pregiudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello derivante dal titolo originario.
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