Sentenza n. 69/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 18.12.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di impianto eolico, costituito da 12 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzare nel Comune di Ginosa (TA), con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo comune, nonché a fronte della diffida del 4.07.2024; del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 25.911,605; nonché per l’annullamento della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 141645 del 30.7.2024, comunicata alla Società via pec in pari data, con cui è stato rilevato che “allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA”; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006; dell’Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del D. Lgs. n. 152/2006, pari a € 25.911,605.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sul procedimento di VIA e nota con cui il Ministero ha comunicato che non era possibile procedere all’emissione del decreto di VIA
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente impianto eolico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 18 dicembre 2023 per il rilascio della VIA relativa a un impianto eolico di 79,2 MW, nonché la successiva nota ministeriale del 30 luglio 2024. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e tempestivo, previsto dagli artt. 2 della l. n. 241/1990 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, ha sostenuto che, dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la conclusione della fase di consultazione, erano decorsi i termini speciali previsti per i progetti PNRR-PNIEC senza l’adozione dello schema e del provvedimento di VIA. Ha contestato la rilevanza delle difficoltà organizzative, dell’elevato numero di pratiche e dei criteri di priorità richiamati dall’Amministrazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a € 25.911,605, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio del MASE, rilevando che il progetto rientrava tra quelli soggetti alla disciplina speciale dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e che, dalla pubblicazione della documentazione e dalla conclusione della consultazione, erano decorsi i termini di 130 giorni più 30 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA. L’Amministrazione era comunque tenuta a provvedere espressamente, anche in caso di mancata acquisizione o di esito negativo dei pareri, e la mera calendarizzazione dell’attività istruttoria non era sufficiente. Né l’elevato numero di progetti, le difficoltà organizzative o i criteri legali di priorità potevano sospendere o eliminare i termini procedimentali. Il giudice ha ordinato al MASE di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo eventuale ricorso ai rimedi previsti per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. Ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e condannato il MASE al pagamento di € 25.911,605. Il MASE e il Ministero della Cultura sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Fondamento dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina processuale dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e tempestivo.
art. 2-bis l. 241/1990
Richiamato in combinato disposto con l’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini del rimborso spettante per il mancato rispetto dei termini di VIA.
art. 7-bis d.lgs. 152/2006
Rileva per l’inquadramento dei progetti strategici e dei progetti attuativi del PNRR e del PNIEC.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la categoria dei progetti PNRR, del fondo complementare e attuativi del PNIEC cui si applicano i termini speciali di VIA.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione della documentazione e l’avvio del procedimento di VIA.
art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006
Disciplina la conclusione della fase di consultazione pubblica, individuata come momento rilevante per il computo dei termini.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo
La mancata acquisizione o il contenuto negativo dei pareri non esonera l’autorità competente dall’obbligo di concludere il procedimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA
Stabilisce termini speciali e vincolanti per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria
Attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria per il solo mancato rispetto dei termini, indipendentemente da dolo o colpa dell’amministrazione e senza necessità di previa istanza amministrativa.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
in caso di inerzia nella conclusione del procedimento ... il titolare del potere sostitutivo ... provvede all’adozione dell’atto omesso
Prevede strumenti sostitutivi per fronteggiare l’inerzia delle Commissioni, del direttore generale o il ritardo nel concerto ministeriale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
La perentorietà opera agli effetti specificamente indicati dalla norma e non determina, per il solo superamento dei termini, la perdita del potere dell’amministrazione di provvedere.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria dei procedimenti ambientali, sulla cui metà è stato riconosciuto il rimborso.
art. 8 d.lgs. 152/2006
I criteri legali di preferenza nell’esame dei progetti non eliminano né sospendono i termini procedimentali previsti dall’art. 25.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA relativo a progetti PNRR-PNIEC, il superamento dei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 integra un’illegittima inerzia e impone all’autorità competente di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza che il giudice possa vincolarne preventivamente il contenuto.
- La mancata acquisizione, la tardività o il contenuto negativo dei pareri delle amministrazioni coinvolte non fanno venir meno l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento di VIA con una decisione espressa.
- La mera calendarizzazione dell’esame istruttorio, le difficoltà organizzative, l’elevato numero di pratiche o l’applicazione di criteri di priorità non consentono all’amministrazione di derogare ai termini legislativi di conclusione del procedimento di VIA.
- Il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 sorge per il solo mancato rispetto dei termini procedimentali, indipendentemente dalla colpa o dal dolo dell’amministrazione e senza necessità di una previa richiesta amministrativa.
- La perentorietà dei termini del procedimento di VIA prevista dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 opera agli effetti espressamente richiamati dalla disposizione e non comporta, per il solo decorso del termine, la perdita del potere dell’amministrazione di adottare il provvedimento.
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