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Sentenza

Sentenza n. 15439/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1875/2024 emessa dalla Corte di appello di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 17/05/2024, notificata in data 04/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202505714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, n. 1875/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l'inquadramento stipendiale e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 1875/2024 della Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 17 maggio 2024, notificata il 4 dicembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento, dal 1° settembre 2008, nella fascia stipendiale 15-20 anni, con anzianità di servizio di 20 anni, 6 mesi e 23 giorni, e condannato il Ministero al pagamento di euro 50.269,62, oltre ratei di tredicesima, maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, nonché alle spese di lite liquidate per i due gradi e ai relativi accessori. Nonostante la rituale notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 e risulta che il Ministero non ha pagato le somme dovute. Ordina quindi al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente; il dispositivo precisa che il commissario opera senza facoltà di delega e senza compenso. Accoglie anche la richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità decorrerà soltanto in caso di inosservanza dei termini fissati in dispositivo e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Condanna il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il TAR considera decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo quale presupposto per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Il ritardo nell'adempimento del giudicato giustifica la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora, fatta decorrere dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato contro un'amministrazione, la rituale notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 e l'accertata mancata esecuzione legittimano l'ordine di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
  • In caso di inottemperanza all'ordine giudiziale entro il termine assegnato all'Amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e le relative modalità operative.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; essa può essere fatta decorrere dall'eventuale inosservanza dei termini fissati per l'adempimento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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