Cassazione Penale, Sentenza n. 21115/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e carenza di motivazione rispetto al motivo aggiunto in appello, con cui si sosteneva l'assenza della condizione di procedibilità per il reato di truffa in ragione del proscioglimento della correa per mancanza di querela; 2) violazione del divieto di reformatio in peius perché, nella rideterminazione della pena in appello, la Corte avrebbe aumentato la componente pecuniaria relativa al reato satellite (truffa). Si aggiungeva la circostanza che la difesa e il pubblico ministero avevano presentato memorie con richieste contrastanti (difesa: accoglimento del ricorso; P.G.: annullamento con rinvio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato e ha riesaminato la questione della procedibilità della querela: ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il potere di querela non è prerogativa esclusiva del legale rappresentante dell'impresa e che l'atto di querela può essere validamente presentato dal personale addetto al negozio che abbia commercializzato i beni in nome e per conto dell'impresa. Tuttavia, pur non ritenendo manifestamente infondata la questione, la Corte ha concluso che, dato il decorso del tempo dall'evento (oltre 8 anni e 8 mesi) e il fatto che il reato di truffa era contestato nella forma semplice, il reato di truffa si è estinto per prescrizione (termine indicato nella decisione pari a sette anni e mezzo). Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al reato di truffa, ha eliminato la relativa pena e ha rideterminato la pena per il reato residuo di ricettazione nella misura di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, tenendo conto del rito abbreviato già utilizzato in sede di merito. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.l. 137/2020 art.23 co.8
art.23 co.8 d.l. 137/2020
Richiamato in relazione alla procedura di decisione del ricorso con contraddittorio scritto; attesta la legittimità del procedimento decisionale adottato (contraddittorio scritto ex art.23 co.8).
c.p.p. art.606 comma 3
Utilizzato per precisare che la questione sollevata non è manifestamente infondata e pertanto non è preclusa alla Corte di Cassazione ai sensi della norma che limita il sindacato sui motivi palesemente inammissibili o manifestamente infondati.
giurisprudenza (Sez.2, n.37012 del 30/06/2016 Miari Rv. 267914 - 01)
Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016 Miari Rv. 267914 - 01
Richiamata per l'orientamento secondo cui il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che abbia commercializzato i beni in nome e per conto dell'impresa, permettendo così la validità della querela formulata dal personale del negozio.
principio: divieto di reformatio in peius
Rilevato come questione dedotta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo aver escluso l'applicazione della porzione di pena contestata (parte della pena non più applicata a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione).
Massime di principio
- La querela per il reato di truffa può essere validamente proposta non solo dal legale rappresentante dell'impresa ma anche dal personale dell'esercizio commerciale che abbia operato la vendita "in nome e per conto" dell'impresa; pertanto la mancata sottoscrizione da parte del titolare non rende automaticamente inammissibile la procedibilità.
- Se nel corso del tempo la prescrizione del reato si è definitivamente verificata, il reato deve essere dichiarato estinto anche se vi sono state interruzioni della prescrizione in passato, purché il termine complessivo previsto dalla norma sia ormai trascorso.
- Quando un capo di imputazione si estingue per prescrizione, la pena ad esso relativa viene eliminata e il giudice di legittimità può rideterminare la pena rimasta per i reati residui, tenendo conto dei benefici già concessi (es. rito abbreviato).
- Un motivo di ricorso teso a far valere il divieto di reformatio in peius può risultare assorbito se la porzione della pena cui si riferisce non è più applicabile per effetto di altra statuizione (es. estinzione per prescrizione).
- La Corte di Cassazione può esaminare questioni non manifestamente infondate anche se erano già state discusse in sede di merito, e il richiamo a precedenti di legittimità è determinante per definire la legittimità della procedibilità.
- In presenza di sentenze 'parallele' relative a correi, l'assenza di decisione espresso da parte d'appello su specifiche questioni dedotte per memoria non preclude automaticamente la disamina da parte della Cassazione.
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