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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06747/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del "prezzo del reato" relativo a un immobile a Milano, sulla base di quattro motivi: 1) presunta inefficacia dell'ordinanza per il deposito tardivo della motivazione (oltre 30 giorni) ai sensi degli artt. 173, co.1, 309, co.10 e 324, co.7 c.p.p.; 2) doglianza sulla qualificazione delle fatture come operazioni "inesistenti" ex d.lgs. 74/2000 (artt. 1 e 8), sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente eseguite e pagate e che l'inesistenza non può confondersi con la illiceità; 3) censura sulla indeterminatezza del prezzo del reato sequestrato, determinato per via induttiva/presuntiva senza ripartizione tra più correi (art. 321 co.2 c.p.p. e art. 240 c.p.); 4) contestazione della nomina dell'amministratore/custode e dell'applicazione delle norme sull'amministrazione giudiziaria a un immobile di residenza, con violazione del principio di proporzione e dei diritti di domicilio e proprietà (artt. 104 e 104-bis disp. att. c.p.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato nel suo complesso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) interpreta il rinvio dell'art. 324, co.7 c.p.p. all'art. 309, co.10 come riferito alla formulazione originaria, per cui le disposizioni di legge introdotte nel 2015 (termine perentorio per il deposito a pena di inefficacia) non si applicano al riesame delle misure reali; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto critico con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; il terzo motivo è inammissibile perché rappresenta un sindacato di merito sulla quantificazione del prezzo del reato, che in cassazione è consentito solo per vizi di legge o per vizio motivazionale radicale; il quarto motivo è inammissibile poiché le modalità esecutive del sequestro (nomina del custode) non sono impugnabili in cassazione e devono essere dedotte in sede di incidente di esecuzione; in definitiva il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (e altre eventuali statuizioni a favore della resistente).

Norme richiamate

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Il rinvio contenuto nell'art. 324, co.7 al testo di riferimento dell'art. 309 deve intendersi riferito alla formulazione originaria; pertanto le modifiche del 2015 all'art. 309, co.10 (termine perentorio per il deposito e sanzione di inefficacia) non si applicano al riesame delle misure cautelari reali.

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Non applicabile al riesame delle misure reali nella versione novellata del 2015; il termine perentorio di deposito previsto per il riesame delle misure personali non estende automaticamente la sua efficacia al riesame reale.

  • art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione ai termini di deposito; la Corte ha ritenuto infondato il motivo alla luce dell'interpretazione del rinvio normativo tra art. 324 e art. 309.

  • art. 1 e art. 8, d.lgs. 74/2000

    Riferite alla disciplina dei reati tributari e alla nozione di operazioni inesistenti; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo perché il ricorso non ha criticato specificamente la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto l'inesistenza oggettiva sulla base degli elementi probatori.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma relativa ai criteri per la misura cautelare e alla determinazione del prezzo del reato; la Corte ha ritenuto che i rilievi muovessero a sindacato di merito sulla valutazione fatta dal Tribunale e pertanto inammissibili in cassazione salvo vizi di legge o motivazionali estremi.

  • art. 240 cod. pen. (o art. 240 c.p.)

    Citato in relazione alla rilevanza penale/valutativa; il ricorso che contrasta la quantificazione è stato considerato sostanzialmente meramente critico e inammissibile in cassazione.

  • art. 104 e art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Previsione dell'esecuzione del sequestro con trascrizione e possibilità di nomina di custode; la Corte ha confermato che la nomina del custode è compatibile con l'esecuzione del sequestro immobiliare e che le contestazioni sulle modalità esecutive vanno dedotte mediante incidente di esecuzione, non in cassazione.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini per il deposito più lunghi (fino a 45 giorni); la Corte non ha accolto la censura perché ha ritenuto inapplicabile il regime dei termini perentori al riesame delle misure reali.

Massime di principio

  • Il termine per il deposito dell'ordinanza motivata previsto per il riesame delle misure personali (art. 309 co.10 novellato) non si applica automaticamente al riesame delle misure reali: il rinvio operato dall'art. 324 co.7 va interpretato alla luce della formulazione originaria.
  • In cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge e richiede una critica specifica e argomentata della motivazione: censure generiche o meri contrasti di merito sono inammissibili.
  • La quantificazione del "prezzo del reato" e le valutazioni tecnico-contabili operate dal giudice del riesame sono sindacabili in cassazione solo se sussistono vizi di diritto o una motivazione talmente carente da risultare illogica o incomprensibile; semplici contestazioni di merito non sono ammissibili.
  • Le contestazioni sulle modalità esecutive del sequestro (es. nomina del custode, condizioni di esecuzione) non spettano alla cassazione ma vanno dedotte mediante incidente di esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione.
  • Quando si discute l'inesistenza di operazioni documentate, occorre confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice che ha ritenuto l'inesistenza oggettiva; affermazioni generiche sulla esecuzione delle prestazioni o sulla loro illiceità devono essere sviluppate con rigore probatorio e critico.

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